La Commissione europea ha pubblicato il 30 luglio 2026 il Regolamento delegato (UE) 2026/904 e il Regolamento delegato (UE) 2026/910 , entrambi adottati il 24 aprile 2026, che completano il quadro attuativo del Regolamento (UE) 2024/3005 sulla trasparenza e l’integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG).
Nuove regole UE su sanzioni e contributi per i rating ESG
I due provvedimenti disciplinano, rispettivamente, le norme procedurali relative
alle sanzioni pecuniarie e alle penalità di mora irrogate dall’ESMA
e il sistema dei contributi dovuti dai fornitori di rating ESG per la copertura
dei costi di autorizzazione, registrazione, riconoscimento e vigilanza.
Regolamento (UE) 2026/904: sanzioni e garanzie procedurali
Il
Regolamento delegato (UE) 2026/904
definisce le garanzie procedurali che l’Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati (ESMA) deve rispettare nell’esercizio
dei propri poteri sanzionatori nei confronti dei fornitori di rating ESG.
Il provvedimento disciplina le diverse fasi del procedimento istruttorio, assicurando ai soggetti interessati:
- il diritto di essere informati delle contestazioni;
- la possibilità di presentare osservazioni scritte;
- il diritto di partecipare ad audizioni;
- la possibilità di essere assistiti da un difensore.
Sono inoltre regolati l’accesso agli atti, le modalità di imposizione delle penalità di mora e i termini di prescrizione per l’irrogazione e l’esecuzione delle sanzioni, fissati in cinque anni.
Le somme riscosse dovranno essere depositate su conti dedicati fino alla definitività dei provvedimenti e successivamente trasferite al bilancio generale dell’Unione europea.
Regolamento (UE) 2026/910: contributi di vigilanza e autorizzazione
Il
Regolamento delegato (UE) 2026/910
stabilisce invece il regime economico applicabile ai fornitori di rating ESG
sottoposti alla vigilanza dell’ESMA.
Il documento disciplina i criteri per il calcolo dei contributi annuali di vigilanza, determinati in funzione del fatturato derivante dalle attività di rating ESG, con l’obiettivo di garantire la copertura integrale dei costi sostenuti dall’Autorità europea e delle eventuali spese sostenute dalle autorità nazionali competenti nell’ambito delle attività delegate.
Il regolamento definisce inoltre gli importi dei contributi dovuti per l’autorizzazione, il riconoscimento e la registrazione dei fornitori, introducendo misure specifiche a favore dei piccoli operatori.
Piccoli fornitori, microfornitori e operatori di Paesi terzi
È previsto un regime temporaneo che limita i contributi annuali di vigilanza
al 2% del fatturato dei piccoli fornitori di rating ESG,
mentre i microfornitori sono esentati dal pagamento dei
contributi annuali per tutta la durata del regime agevolato.
I contributi di autorizzazione sono pari a:
- 40.000 euro per i fornitori ordinari;
- 20.000 euro per i piccoli fornitori che accedono al regime previsto dal Regolamento (UE) 2024/3005.
Sono previste maggiorazioni in caso di richieste di avallo dei rating o di esternalizzazione di attività. Per i fornitori stabiliti in Paesi terzi sono inoltre disciplinati specifici contributi per il riconoscimento e la registrazione nell’ambito del regime di equivalenza.
Le autorità nazionali competenti non possono richiedere contributi direttamente agli operatori, poiché è previsto il rimborso da parte dell’ESMA dei costi sostenuti.
Con la pubblicazione dei due regolamenti delegati, la Commissione europea completa un ulteriore tassello della disciplina europea sui rating ESG, definendo sia il quadro procedurale per l’esercizio dei poteri di vigilanza e sanzione dell’ESMA sia il sistema di finanziamento delle attività di supervisione. L’obiettivo è garantire un’applicazione uniforme del Regolamento (UE) 2024/3005, rafforzando la trasparenza, l’affidabilità e l’integrità del mercato europeo dei rating ESG.


