Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato il 2 luglio 2026 la Circolare n. 4/2026, con la quale vengono forniti chiarimenti interpretativi in merito all’iscrizione nella categoria 9 – Bonifica dei siti. Il documento nasce dall’esigenza di uniformare l’applicazione della disciplina da parte delle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo e di chiarire quali attività siano effettivamente soggette all’obbligo di iscrizione e quali debbano essere considerate ai fini della determinazione della classe dimensionale dell’impresa.
La circolare si inserisce nel quadro della disciplina prevista dal Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, dedicata alla bonifica dei siti contaminati. L’obiettivo è fornire un indirizzo operativo uniforme per la verifica dei requisiti di iscrizione e per la corretta attribuzione delle classi della categoria 9, che sono determinate in funzione dell’importo complessivo dei lavori di bonifica che l’impresa è in grado di eseguire contemporaneamente.
Il documento chiarisce innanzitutto quali attività comportano l’obbligo di iscrizione all’Albo. Rientrano nella categoria 9 le imprese che svolgono interventi di messa in sicurezza d’emergenza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza permanente, bonifica, ripristino e ripristino ambientale, così come definiti dall’articolo 240 del D.Lgs. 152/2006. Tali attività concorrono anche alla determinazione della classe di iscrizione dell’impresa.
La circolare precisa, invece, che non sono soggette all’obbligo di iscrizione le imprese che svolgono esclusivamente attività preliminari o di natura tecnico-professionale, quali le indagini preliminari, la progettazione e l’esecuzione della caratterizzazione, le misure di prevenzione previste dall’articolo 242 del D.Lgs. 152/2006, le procedure semplificate di cui agli articoli 242-bis e 242-ter, l’analisi di rischio sanitario e ambientale e tutte le attività di progettazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.
Un ulteriore chiarimento riguarda il criterio di determinazione degli importi dei lavori cantierabili, utilizzati per definire la classe di iscrizione. Il Comitato specifica che occorre fare riferimento all’intervento – o alla parte di esso – approvato dall’autorità competente, purché integralmente finanziato e immediatamente realizzabile sotto il profilo tecnico-amministrativo. Nel calcolo devono essere ricompresi non solo gli interventi diretti di bonifica, messa in sicurezza e ripristino, ma anche tutte le attività indirette strettamente connesse, quali opere provvisionali, oneri della sicurezza, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti.
La circolare chiarisce inoltre che il limite economico della classe di iscrizione rappresenta il valore massimo degli interventi che un’impresa può avere contemporaneamente in esecuzione, indipendentemente dal fatto che si tratti di un unico progetto o della somma di più cantieri distinti. Tale criterio costituisce un elemento fondamentale per la verifica della capacità operativa dell’impresa e per la corretta attribuzione della classe dimensionale.
#Ambiente #Normative #Ambiente - Rifiuti/RENTRI #Default



