La Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha pubblicato il 3 luglio 2026 l’Accordo multilaterale M372, sottoscritto ai sensi del paragrafo 1.5.1 dell’ADR. L’accordo introduce una deroga ad alcune disposizioni applicabili al trasporto di specifiche materie e rifiuti contenenti rame classificati come pericolosi per l’ambiente. Al momento della pubblicazione risulta sottoscritto da Italia e Germania e sarà applicabile fino al 31 agosto 2028 nei territori delle Parti contraenti firmatarie.
Accordo M372 e materiali contenenti rame
L’accordo riguarda il rame con superficie specifica superiore a 0,67 mm²/mg e le leghe metalliche contenenti almeno il 2,5% di rame, purché presentino il medesimo valore di superficie specifica. I materiali sono classificati come UN 3077 – Materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., Gruppo d’imballaggio III, in conformità ai criteri di classificazione previsti dal capitolo 2.2.9 dell’ADR. L’obiettivo del provvedimento è consentire il trasporto di tali materiali con modalità semplificate, tenendo conto della loro limitata solubilità in acqua e delle specifiche caratteristiche di pericolo ambientale.
Condizioni per il trasporto in colli e alla rinfusa
La deroga si applica esclusivamente a condizione che le sostanze non soddisfino i criteri di classificazione di altre classi ADR oltre alla classe 9 e che il trasporto avvenga nel rispetto delle condizioni tecniche stabilite dall’accordo.
Trasporto in colli. Gli imballaggi, gli IBC e i grandi imballaggi devono rispettare le disposizioni generali del capitolo 4.1 dell’ADR e risultare a tenuta di polveri e resistenti all’acqua oppure dotati di un rivestimento interno con caratteristiche equivalenti.
Trasporto alla rinfusa. Devono essere utilizzati veicoli o container conformi ai codici VC1 o VC2, idonei a impedire la dispersione del materiale durante il trasporto.
Documentazione a bordo e validità dell’accordo
Una copia dell’Accordo multilaterale M372 deve essere conservata a bordo dell’unità di trasporto ed esibita in occasione di eventuali controlli. La validità dell’accordo è fissata fino al 31 agosto 2028 nei territori delle Parti contraenti che lo hanno sottoscritto. Qualora uno dei firmatari dovesse revocare anticipatamente la propria adesione, la deroga continuerà ad applicarsi esclusivamente nei territori degli altri Stati che manterranno in vigore l’accordo fino alla scadenza prevista.


