La Commissione europea ha pubblicato il 16 giugno 2026 la Decisione di esecuzione (UE) 2026/1279, relativa alle norme armonizzate elaborate a sostegno del Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI). Il provvedimento aggiorna il quadro delle norme tecniche europee che consentono ai fabbricanti di dimostrare la conformità dei propri prodotti ai requisiti essenziali di salute e sicurezza previsti dalla normativa unionale.
L’obiettivo della decisione è garantire che le norme armonizzate applicabili ai DPI continuino a riflettere lo stato dell’arte tecnico e scientifico, assicurando un elevato livello di protezione per gli utilizzatori e favorendo al contempo la libera circolazione dei prodotti nel mercato interno. Il documento si inserisce nel processo di aggiornamento delle attività di normazione avviato dalla Commissione nei confronti del Comitato europeo di normazione (CEN) e del Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec), al fine di adeguare le specifiche tecniche all’evoluzione delle tecnologie e delle esigenze di sicurezza.
La decisione introduce i riferimenti di nuove norme armonizzate riguardanti diverse categorie di dispositivi di protezione individuale. Tra queste figurano le norme della serie EN ISO 10256:2024 dedicate alle protezioni per l’hockey su ghiaccio, la nuova EN 17961:2025 sui dispositivi di ripartizione del carico per l’alpinismo e la EN 18100:2025 relativa ai caschi per sciatori alpinisti. Contestualmente vengono aggiornate e sostituite alcune norme già esistenti, tra cui quelle sugli elmetti di protezione per l’industria, sui caschi per alpinisti, sugli occhiali da sole per uso generale, sui guanti di protezione e sulle attrezzature ad alta visibilità.
Il testo è strutturato in tre articoli e due allegati. L’articolo 1 dispone la pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate riportate nell’allegato I, mentre l’articolo 2 abroga la precedente Decisione di esecuzione (UE) 2023/941, mantenendone temporaneamente efficaci alcune disposizioni fino alle rispettive date di ritiro. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore della decisione nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’allegato I raccoglie in un unico elenco tutte le norme armonizzate applicabili ai DPI, comprendendo sia i nuovi riferimenti sia quelli già pubblicati in precedenza. Le norme coprono un’ampia gamma di prodotti, tra cui dispositivi di protezione delle vie respiratorie, elmetti e caschi di sicurezza, guanti, indumenti protettivi, dispositivi anticaduta, attrezzature per alpinismo, protezioni per gli occhi, calzature di sicurezza e dispositivi destinati a specifiche attività sportive o professionali. Alcune norme sono accompagnate da avvertenze e limitazioni relative alla presunzione di conformità a determinati requisiti del regolamento.
L’allegato II definisce invece le date di ritiro dei riferimenti alle norme sostituite, concedendo ai fabbricanti un periodo transitorio per adeguare i propri prodotti alle versioni aggiornate. La decisione rafforza così il sistema europeo di valutazione della conformità dei DPI, assicurando che le norme tecniche utilizzate dal settore continuino a garantire livelli di sicurezza coerenti con l’evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie disponibili.
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