È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2026 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 maggio 2026, che recepisce le Direttive delegate (UE) 2025/1802, 2025/2363 e 2025/2364, modificando l’Allegato III del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27, relativo alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Il provvedimento aggiorna la disciplina nazionale in materia di RoHS, adeguandola al progresso tecnico e scientifico e introducendo nuove esenzioni all’impiego del piombo in specifiche applicazioni industriali.
Il decreto si inserisce nel quadro della Direttiva 2011/65/UE (RoHS II), recepita in Italia dal D.Lgs. 27/2014, che limita l’utilizzo di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei prodotti e favorire il recupero e il riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Le modifiche introdotte riguardano esclusivamente l’aggiornamento dell’elenco delle esenzioni contenute nell’Allegato III, tenendo conto dell’evoluzione delle tecnologie produttive e dell’assenza, per alcune applicazioni, di alternative tecnicamente praticabili al piombo.
Uno degli interventi principali riguarda le saldature ad alta temperatura di fusione contenenti almeno l’85% di piombo in peso. Il decreto sostituisce la precedente esenzione con una disciplina più articolata, introducendo sette nuove sottocategorie (da 7 a)-I a 7 a)-VII) riferite a specifiche applicazioni nei semiconduttori, nei componenti elettronici, nei giunti di saldatura di primo e secondo livello, nelle sigillature ermetiche, nelle lampade speciali e nei trasduttori audio. Per ciascuna applicazione vengono individuate precise condizioni tecniche e nuove scadenze, generalmente fissate al 31 dicembre 2027, mentre l’esenzione generale mantiene validità fino al 30 giugno 2027.
Il provvedimento aggiorna inoltre le deroghe relative al piombo presente nel vetro e nella ceramica dei componenti elettrici ed elettronici. Vengono ridefinite le esenzioni già esistenti e introdotte due nuove categorie (7 c)-V e 7 c)-VI), dedicate rispettivamente ai componenti contenenti piombo nel vetro impiegato per funzioni di protezione, isolamento elettrico, sigillatura, materiali resistivi e microcanali, e ai componenti contenenti piombo nelle ceramiche piezoelettriche e in altre ceramiche funzionali. Anche in questo caso le nuove deroghe sono valide fino al 31 dicembre 2027.
Un ulteriore aggiornamento interessa le esenzioni relative al piombo utilizzato come elemento di lega nell’acciaio, nell’alluminio e nel rame. Il decreto distingue ora diverse tipologie di impiego, introducendo specifiche sottocategorie per l’acciaio destinato alla lavorazione meccanica, per i componenti zincati a caldo, per le leghe di alluminio ottenute dal riciclo, per quelle destinate alla lavorazione meccanica e per le leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo. Per ciascuna applicazione sono previste differenti date di scadenza delle esenzioni, comprese tra l’11 dicembre 2026, l’11 giugno 2027 e il 30 giugno 2027, con particolari limitazioni per le apparecchiature destinate al pubblico e suscettibili di essere utilizzate dai bambini.
Dal punto di vista strutturale, il decreto è composto da quattro articoli che modificano puntualmente l’Allegato III del D.Lgs. 27/2014, sostituendo le precedenti voci relative alle esenzioni per il piombo e introducendo nuove disposizioni tecniche corredate dalle rispettive condizioni di applicazione e scadenza.
L’aggiornamento rappresenta un intervento di adeguamento tecnico della normativa RoHS, volto a garantire l’allineamento della disciplina nazionale alle più recenti decisioni dell’Unione europea, consentendo il mantenimento temporaneo di specifiche applicazioni del piombo laddove non siano ancora disponibili soluzioni alternative idonee, senza compromettere gli obiettivi di tutela ambientale e di riduzione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
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