Veicoli fuori uso: aggiornate le sanzioni

02/09/2026

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2026 la Legge 26 gennaio 2026, n. 14, recante “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo”. La legge entra in vigore il 20 febbraio 2026.

Il provvedimento interviene in modo significativo sulla disciplina dei veicoli fuori uso, modificando sia il D.Lgs. 209/2003 (veicoli a fine vita) sia il D.Lgs. 152/2006 (Testo unico ambientale), con l’obiettivo di superare le criticità operative legate alla presenza del fermo amministrativo nei procedimenti di rottamazione e cancellazione dai pubblici registri.

La principale novità riguarda l’introduzione dei nuovi commi 8-bis e 8-ter dell’articolo 5 del D.Lgs. 209/2003, che stabiliscono che, ai fini della rottamazione, l’iscrizione di un fermo amministrativo non può più essere opposta alla richiesta di cancellazione del veicolo dal PRA o dagli altri registri della motorizzazione. Resta tuttavia esclusa qualsiasi forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblico per l’acquisto di un nuovo veicolo in presenza di fermo amministrativo, e la nuova disciplina non si applica alla radiazione per esportazione.

La legge introduce inoltre una procedura specifica per i veicoli rinvenuti da organi pubblici, non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione. In tali casi, i comuni, le province, le città metropolitane o l’ente proprietario della strada attestano l’inutilizzabilità del veicolo e ne danno comunicazione al proprietario. In assenza di opposizione entro 60 giorni, l’ente può procedere alla rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA, senza che il fermo amministrativo possa costituire impedimento. In presenza di motivi di sicurezza pubblica, tutela ambientale o circolazione stradale, la rimozione può avvenire immediatamente.

Un ulteriore intervento riguarda il regime sanzionatorio: le sanzioni amministrative previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 209/2003 vengono sensibilmente aumentate, passando fino a 10.000 euro per le violazioni più gravi, rafforzando così l’efficacia deterrente della normativa.

La legge modifica anche l’articolo 231 del D.Lgs. 152/2006, estendendo le stesse regole sulla non opponibilità del fermo amministrativo alla cancellazione dei veicoli fuori uso e introducendo una disciplina coerente per i casi di rimozione e demolizione da parte degli enti pubblici.

Infine, viene regolamentato il servizio di attestazione di inutilizzabilità dei veicoli fuori uso, qualificato come servizio a domanda individuale, con costi e tariffe determinati dai comuni, e viene individuata la competenza al rilascio dell’attestazione in capo alla polizia locale o all’ufficio designato dall’ente proprietario della strada.

#Ambiente #Aggiornamenti #Ambiente - Rifiuti/RENTRI

: L. 26 gennaio 2026, n. 14

: Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

: 02/09/2026

: Imprese che svolgono attività di recupero veicoli fuori uso

: Gazzetta Ufficiale

#iscriviti alla newsletter
Resta sempre informato su tutte le novità e normative.