Sostenibilità: semplificazioni sulla Tassonomia
È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 5 gennaio 2026 il Regolamento Delegato (UE) 2026/73 della Commissione, datato 4 luglio 2025, che modifica in modo rilevante il quadro tecnico e procedurale della tassonomia europea per la finanza sostenibile. Il nuovo regolamento interviene con modifiche puntuali su tre atti delegati fondamentali: il Regolamento (UE) 2021/2178 sulla rendicontazione, il Regolamento (UE) 2021/2139 sui criteri per mitigazione e adattamento climatico, e il Regolamento (UE) 2023/2486 relativo agli altri obiettivi ambientali.
L’obiettivo principale del nuovo intervento è la semplificazione, intesa sia come riduzione degli oneri amministrativi per imprese e operatori finanziari, sia come maggiore chiarezza e proporzionalità nel sistema di rendicontazione, senza indebolire il livello di trasparenza previsto dal regolamento tassonomia.
Tra le novità più significative introdotte, vi è la possibilità per le imprese di escludere dal calcolo dei KPI (indicatori chiave di performance: fatturato, investimenti, costi operativi) le attività che rappresentano meno del 10% del totale, evitando così l’obbligo di verificarne l’ammissibilità e l’allineamento alla tassonomia. Per gli operatori finanziari, viene estesa una maggiore flessibilità nel calcolo degli indicatori, ad esempio escludendo dal denominatore delle esposizioni quelle riferite a controparti non soggette agli obblighi di rendicontazione, come veicoli societari speciali o strumenti derivati.
Il regolamento introduce inoltre una semplificazione dei modelli di rendicontazione, con una revisione sostanziale degli allegati tecnici, eliminando duplicazioni e alleggerendo gli obblighi legati ad alcune attività complesse come il gas naturale e il nucleare. Un’ulteriore semplificazione riguarda i criteri “Do No Significant Harm” (DNSH): in particolare, sono stati semplificati i riferimenti alle sostanze chimiche pericolose, prevedendo che le sostanze già soggette a deroghe normative — come nel caso della direttiva RoHS o del regolamento sulle sostanze che riducono l’ozono — non siano automaticamente considerate incompatibili con la tassonomia.
Il Regolamento 2026/73 si applica a partire dal 01 gennaio 2026, ma le imprese potranno continuare ad applicare le versioni precedenti dei regolamenti per l’esercizio finanziario iniziato nel corso del 2025.