RENTRI: chiarimenti su iscrizione e utilizzo dei formulari

01/17/2026

Il 8 gennaio 2026 il portale istituzionale RENTRI ha pubblicato tre comunicazioni chiave rivolte agli operatori della filiera dei rifiuti, con aggiornamenti su iscrizione di alcuni produttori, termini per la fruizione dei servizi digitali del FIR e soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione.

Secondo quanto ribadito, dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 si apre l’ultima finestra temporale prevista dal D.M. 59/2023 per l’iscrizione al RENTRI dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti fino a 10. Entro la stessa scadenza questi soggetti dovranno completare l’iscrizione al sistema nazionale, dopo di che saranno tenuti a tenere i registri di carico e scarico in formato digitale e a utilizzare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) solo in formato digitale per i rifiuti pericolosi.

In relazione alla gestione del FIR in formato digitale, viene confermato che il formulario telematico diventerà obbligatorio dal 13 febbraio 2026. Per agevolare l’adeguamento degli operatori, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha programmato per 22 gennaio 2026 il rilascio in ambiente di produzione delle principali funzionalità operative: strumenti per la configurazione dell’APP RENTRI FIR digitale su dispositivi mobili, servizi di supporto per la creazione e la compilazione dei FIR, nonché API per l’interoperabilità dei dati. La firma digitale dei formulari sarà possibile unicamente a partire dal 13 febbraio 2026, mentre l’attivazione completa delle funzionalità avverrà nella giornata del 12 febbraio 2026, per consentire l’uso pieno dal giorno successivo.

Infine, in attuazione della Legge 199/2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, è stato aggiornato il comma 3‑bis dell’articolo 188‑bis del D.Lgs. 152/2006, ridefinendo la platea dei soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione al RENTRI. Tra questi rientrano, oltre ai produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni dell’art. 190, commi 5 e 6 (che già in precedenza non rientravano nell’obbligo), anche i consorzi o sistemi collettivi di gestione di particolari categorie di rifiuti nonché alcuni enti o imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con determinati requisiti dimensionali o di attività. Gli operatori che rientrano nelle categorie escluse e risultano già iscritti al RENTRI possono tuttavia presentare istanza di cancellazione dalla propria area operativa; in caso contrario la loro presenza nel registro resterà considerata volontaria.

Queste comunicazioni sono parte integrante dello sviluppo del sistema RENTRI, concepito per sostituire completamente gli adempimenti cartacei nella tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi con strumenti digitali moderni e interoperabili, in linea con l’evoluzione normativa nazionale e con i requisiti previsti ai sensi del D.M. 59/2023.

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