L'INAIL ha pubblicato, il 03 agosto 2022, il modello per la riduzione del premio per prevenzione OT23 per l'anno 2023. Il modulo riguarda gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022.
Il nuovo modello OT23 è necessario per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2023. Il modello ricalca sostanzialmente quello dello scorso. Tra le modifiche più significative, si segnalano le seguenti:
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l'aumento del punteggio (da 50 del modello 2022 a 70 del modello 2023 per gli interventi A-1.2 (acquisto di dispositivi per il rilevamento di reti tecnologiche di servizi, sottoservizi e attrezzature interrati) e A-1.4 (formazione nel campo degli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento e l’addestramento alle azioni di recupero e salvataggio) della Sezione “Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali);
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la stretta sull’intervento A-3.2 della Sezione “Sicurezza macchine e trattori”, che nel modello 2023 è dedicato alle sole macchine acquistate o in leasing (non in noleggio) in sostituzione di macchine obsolete, le quali devono essere alienate per rottamazione (senza quindi la possibilità di essere reimmesse sul mercato);
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la modifica nell'intervento B1 (effettuazione di un corso teorico-pratico di guida sicura), della Sezione "Prevenzione del rischio stradale", prevedendo la possibilità, per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, di effettuazione della prova pratica con simulatori di guida;
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la stretta sull’intervento C-4.2 della Sezione “Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, che nel modello 2023 è dedicato alle sole macchine acquistate o in leasing (non in noleggio) per l'esecuzione delle operazioni che comportano la movimentazione manuale dei carichi o l'effettuazione di movimenti ripetuti;
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la modifica dell’intervento E17 (rilevazione dei quasi infortuni e attua interventi di miglioramento degli ambienti e delle attrezzature di lavoro), della Sezione dedicata alle misure organizzative di gestione della sicurezza, con specifica che gli interventi di miglioramento devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
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l’inserimento dell’intervento E-19, della Sezione dedicata alle misure organizzative di gestione della sicurezza, inerente l'adozione di modello organizzativo e gestionale di cui all’art. 30 D.Lgs. 81/2008 asseverato in conformità alla norma UNI 11857-1;
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la modifica dell’intervento F2, della Sezione "gestione delle emergenze e DPI", dedicato alle aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, con previsione della possibilità di aggiornamento biennale della formazione sull'utilizzo del BLSD;
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la modifica dell’intervento F3 (prevenzione dal rischio rapine), della Sezione "gestione delle emergenze e DPI", prescrivendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione indicate.
Si ricorda che sarà possibile compilare e inoltrare il nuovo modello nell'anno 2023 tramite il portale dell'INAIL, entro il 28/02, in riferimento agli interventi migliorativi svolti nell'anno 2022. La procedura di compilazione e inoltre del modello avviene attraverso il portale INAIL aziendale.
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