Impianti termici: riduzione di limiti e orari di funzionamento

10/09/2022

Con il Decreto 06 ottobre 2022, n. 383, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha definito riduzioni per il funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale. Tali riduzioni si applicano per la stagione invernale 2022-2023.

Per quanto concerne i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale (definiti dal comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. 74/2013), sono ridotti di 15 giorni per quanto riguarda il periodo di accensione e di 1 ora per quanto riguarda la durata giornaliera di accensione (nella fascia oraria tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, ad eccezione della Zona F per la quale non vi sono limitazioni). Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:

Inoltre, il Decreto abbassa di 1 grado la media ponderata delle temperature dell'aria ammessa durante l'esercizio dei succitati impianti (definita dall’art. 3 del D.P.R. 74/2013), che pertanto non deve superare i seguenti valori: 

Per le succitate prescrizioni, sono previste deroghe puntuali per particolari edifici (ad esempio, quelli adibiti ad attività sanitarie o scolastiche) o impianti, che sono dettagliate nel Decreto.

Il Decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione sul sito internet del Ministero della Transizione Ecologica, avvenuta il 06 ottobre 2022.

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: Decreto 06 ottobre 2022, n. 383 del Ministero della Transizione Ecologica

: Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023.

: 10/09/2022

: Tutte le imprese

: Ministero

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