Coronavirus: estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato

01/03/2022

Con D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 (pubblicato nella G.U.R.I. del 30 dicembre 2021, n. 309 e che entra in vigore il 31 dicembre 2021) sono state definite ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

A seguire le principali misure:

- Estensione dell'obbligo di Green Pass rafforzato per alberghi e altre strutture recettive (compresi i servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti alloggiati), sagre e fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico (treni, bus, aerei, metro, tram), impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, servizi di ristorazione all'aperto, piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all'aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto, accesso a eventi e competizioni sportivi (a partire dal 10 gennaio 2022).

- Riduzione della quarantena: la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione (o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo), hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. A tali soggetti è fatto obbligo di indossare mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

- Possibilità di effettuare test antigenici o molecolari di cessazione della quarantena anche presso centri privati abilitati (con definizione delle modalità con apposita Circolare del Ministero della Salute).

- Definizione, a cura del Commissario straordinario per l'emergenza, di prezzi calmierati per le mascherine.

Con Circolare 30 dicembre 2021, n. 60136, il Ministero della Salute aggiorna le misure di quarantena e isolamento. In particolare, nel caso di "contatti stretti" con un positivo:

- Soggetti non vaccinati (o con somministrazione di sola prima dose o di seconda dose da meno di 14 giorni): quarantena della durata di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso (tempistica invariata rispetto alle disposizioni precedenti), al termine della quale va eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

- Soggetti asintomatici vaccinati da più di 120 giorni: quarantena ridotta a 5 giorni, con esecuzione di un test molecolare o antigenico con risultato negativo al termine della stessa.

- Soggetti asintomatici vaccinati o guariti da meno di 120 giorni: non vi è obbligo di quarantena ma vi è l'obbligo di indossare mascherine FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid19.

Per i soggetti contagiati ma vaccinati da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

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: D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 - Circolare 30 dicembre 2021, n. 60136 del Ministero della Salute

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: 01/03/2022

: Tutte le imprese

: Link alla Gazzetta Ufficiale

: Link alla pagina del Ministero

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