Coronavirus: linee guida per il controllo del Green Pass nella Pubblica Amministrazione

10/24/2021

Con il DPCM 12 ottobre 2021 (pubblicato nella G.U.R.I. del 14 ottobre 2021, n. 246), sono state adottate le "linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale".

Il DPCM ricalca in buona sostanza l'intesa della Conferenza Stato-Regioni già sottoscritta (si veda neews didcata), con alcune variazioni.

Si riportano a seguire i punti principali:

 

- confermato l'estensione a tutti coloro che accedono per motivi di lavoro;
- il controllo può avvenire attraverso "l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze, (badge)";
- in attesa del Green Pass, possono essere "esibiti documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private" "che attestano o refertano una delle condizioni" di possesso del Green Pass;
- in caso il controllo venga effettuato a campione, il controllo deve avvenire "prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa", "in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio" e assicurando che "sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente";
- non è consentito raccogliere i dati relativi alle certificazioni esibite;
- il personale incaricato al controllo in ingresso "vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi" e comunicando il suo nominativo all' "ufficio competente";
- se il controllo avviene dopo l'ingresso, "il dirigente che ha svolto l'accertamento" (o l'incaricato della struttura) "dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, "comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata" e "avviare anche la procedura sanzionatoria" prevista dal DL 127/2021 e che sarà irrogata dal Prefetto;
- è ammesso, per necessità di "consuete attività di pianificazione e di programmazione anche di turni" la richiesta da parte del datore di lavoro di chiedere l'eventuale indisponibilità del Green Pass "con un periodo di anticipo strettamente necessario a soddisfare le specifiche esigenze organizzative volte a garantire un'efficace programmazione del lavoro";
- quanto sopra, non fa venire meno l'effettuazione dei controlli;
- l'assenza di Green Pass valido dovrà comunque essere segnalato al datore di lavoro "per gli adempimenti di competenza" e, per i lavoratori somministrati, "all'Agenzia di somministrazione";
- sono previste varie modalità di controllo, interoperabili con le piattaforme di gestione dei dipendenti della PA.

 

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