Pubblicato il Decreto 25 marzo 2015 del
Ministero della Difesa concernente la procedura per poter esentare
dalle disposizioni del Regolamento 1907/2006 (REACH) alcune
sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o
articoli.
Tale esenzione, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 2 del
Regolamento REACH, si giustifica nei soli casi in cui essa è
ritenuta indispensabile per garantire gli interessi essenziali
della difesa del Paese. La sussistenza di tali interessi deve
essere dichiarata, a cura del Segretariato generale della difesa e
Direzione nazionale degli armamenti in coordinazione con lo Stato
maggiore della difesa e con le Forze armate interessate.
Il provvedimento di esenzione dalle disposizioni dal Regolamento
REACH per i fabbricanti, produttori, rappresentanti esclusivi e
utilizzatori a valle, disposto dal Ministro della difesa, deve
comunque assicurare, attraverso apposite prescrizioni, che sia
assicurato un elevato grado di protezione della salute umana e di
tutela dell'ambiente sia nelle attività di utilizzo, sia nelle
operazioni di smaltimento della sostanza in quanto tale o
componente di miscela o articolo.
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