Medici Competenti: chiarimenti sull'inserimento dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori

Il Ministero della Salute, con la Circolare del Ministero della Salute DGPREV Prot. 13313-P del 10/06/2013 avente per oggetto "Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012", ha ritenuto opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

In attuazione dell'articolo 40 comma 2-bis del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è stato emanato il D.M. 9 luglio 2012 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012 - che ha definito i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione annuale dei dati collettivi aggregati, sanitari e di rischio, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il Decreto Ministeriale 9 luglio 2012 è entrato in vigore il 25 agosto 2012, 30 giorni dopo la sua pubblicazione, pertanto a partire da tale data sono stati riattivati gli obblighi di redazione e trasmissione delle informazioni dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria da parte dei medici competenti, temporaneamente sospesi dallo stesso comma 2-bis dell'articolo 40.

In considerazione della probabilità di possibili criticità nella fase di prima attuazione, all'articolo 4 il decreto ha previsto una fase transitoria, della durata di dodici mesi, a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso, per l'effettuazione di una adeguata sperimentazione del nuovo obbligo introdotto dall'articolo 40, finalizzato ad evidenziare eventuali necessità sia di modifiche delle procedure telematiche previste inizialmente in via sperimentale, ove le stesse si dimostrassero non pienamente rispondenti ai previsti criteri di semplicità, e sia anche dei dati richiesti con l'allegato 3B, per renderli meglio fruibili ed utilizzabili a fini epidemiologici.

Unicamente per il periodo di sperimentazione, che interessa la raccolta e la trasmissione dei dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2012, il termine per l'invio delle informazioni richieste dall'allegato 3B, normalmente fissato dall'articolo 40 entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento, è stato differito dal D. M. 9 luglio 2012 al 30 giugno 2013 ed inoltre è stata introdotta all'articolo 4 del decreto la previsione che: "Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la sanzione di cui all'articolo 58, comma 1, lettera e), è sospesa fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede".

La sospensione della sanzione, a carico dei medici competenti che non abbiano ottemperato nel termine previsto all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 40, risulta pertanto prevista in ragione di possibili difficoltà non preventivate che abbiano ostacolata o impedita la raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all'allegato 3 B, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2012, oggetto della sperimentazione.

A tal riguardo stante la formulazione letterale del sopraccitato articolo 4, che può prestarsi a generare possibili dubbi interpretativi, si chiarisce che "fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede" non va inteso come una temporanea sospensione dell'accertabilità di eventuale inosservanza dell'obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri "fino al 24 agosto 2013", per cui solo successivamente a tale data l'eventuale violazione può essere accertata e sanzionata, ma nel senso che, ove ricorrano i presupposti richiamati all'articolo 4 del decreto ministeriale 9 luglio 2012, la omessa trasmissione dei dati relativi all'anno 2012 entro il termine fissato non è soggetto a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione dell'applicazione della sanzione prevista.

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