Attrezzature di lavoro: chiarimenti applicativi

La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 0000021 del 10/06/2013 avente per oggetto "Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni". Chiarimenti", offre i seguenti chiarimenti.

Al punto 1) corsi aggiornamento in aula si possono fare con un solo docente

Al punto 2) modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta per ognuno dei seguenti gruppi:

  • Addetti alla conduzione di PLE
  • Addetti alla conduzione di gru per autocarro, gru a torre
  • Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • Addetti alla conduzione di gru mobili
  • Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali
  • Addetti conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
  • Addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo

Al punto 3) validità dell'abilitazione  ed aggiornamento: durata quinquennale il cui mantenimento è garantito dall'effettuazione dei corsi di aggiornamento (punto 6.2 ASR) con periodicità almeno quinquennale.

Al punto 4) attrezzature con specifica abilitazione degli operatori: quelle indicate nell'accordo sono da intendersi esaustive e non esemplificative. Esclusi dall'elenco le seguenti attrezzature: "ponti mobili sviluppati ad azionamento manuale", "piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforme", trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini", "i carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile", ecc...

Al punto 5) riconoscimento formazione pregressa - decorrenza validità: per i corsi al punto 9.1(B)(C) ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento; per i corsi al punto 9.1 (A) la validità di 5 anni decorre dall'entrata in vigore del ASR.

Al punto 6) riconoscimento formazione pregressa - documentazione: la documentazione indicata al punto 9.3 dell'ASR ha natura esemplificativa e non tassativa.

Al punto 7) Allegati III E Seguenti, Punto 1.0: Addetti alla conduzione di PLE - il lavoratore deve avere l'abilitazione per almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati, anche se con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato

Al punto 8) Requisiti dei docenti: Per i docenti dei moduli giuridico - tecnico: i requisiti nel settore della formazione e della prevenzione devono essere contemporaneamente presenti. Per i docenti dei moduli pratici è richiesta l'esperienza professionale pratica, documentata nelle tecniche dell'utilizzo dell'attrezzature di che trattasi.

Al punto 9) allegato V: chiarito l'aspetto della "valutazione"

Al punto 10) operatori addetti ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: qualora siano abbinati accessori, tali che l'attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni dell'allegato A dell'ASR, è necessaria l'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.

Al punto 11) lavoratori settore agricolo: compresi nell'articolo 2135 c.c.(come modificato dal D.Lgs. 18/05/2011 n. 228)

Al punto 12) dichiarazione: deve essere redatta dal DL, deve contenere l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati e deve dichiarare che gli stessi sono stati formati secondo la normativa vigente (PRE-POST ASR).

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