Regione Veneto: adeguamento delle disposizioni concernenti le procedure di VIA

Individuate nuove disposizioni applicative in adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale, in materia di valutazione di impatto ambientale

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 575 del 03 maggio 2013 "Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca", pubblicata sul BUR n. 43 del 21/05/2013, vengono individuate nuove disposizioni applicative in adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 162 e l. 17 dicembre 2012, n. 221; l.r. 28 dicembre 2012, n. 50), in materia di valutazione di impatto ambientale. Contestualmente si revocano le precedenti disposizioni applicative di cui alla Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011.

La Giunta Regionale del Veneto con la Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011, aveva riordinato in un unico provvedimento le disposizioni da applicarsi ai procedimenti avviati dopo la data di adozione della medesima delibera, rendendo al contempo inapplicabili agli stessi procedimenti le indicazioni di cui alle precedenti deliberazioni (Dgr n. 308 del 10 febbraio 2009 e Dgr n. 327 del 17 febbraio 2009).

A seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 e dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i quali entrambi hanno inciso sul decreto legislativo n. 152/2006, è risultato nuovamente necessario adeguare le vigenti disposizioni regionali alle prescrizioni legislative.

A tal riguardo si evidenzia, infatti, che i menzionati atti normativi hanno ampliato le tipologie progettuali oggetto della disciplina concernenti le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di impatto ambientale.

In particolare, per quanto attiene alle modifiche al d.lgs. n. 152/2006, Parte II, Allegato III, concernente le tipologie progettuali soggette a valutazione di impatto ambientale, va evidenziato che:

  • con l'art. 35, comma 7, del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 162, "dopo la lettera af) è stata inserita la seguente: "af-bis) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato";
  • con l'art. 36, comma 7-bis, lettera b), del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono stati assoggettati a procedura di VIA gli elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

Per quanto attiene, invece, alle modifiche al d.lgs. n. 152/2006, Parte II, Allegato IV, concernente le tipologie progettuali soggette a verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale, va evidenziato che:

  • con l'art. 35, comma 8, del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 162 al punto 2 "Industria energetica ed estrattiva",la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km";
  • con l'art. 35, comma 9, del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 162 è stata introdotta la lettera n-bis), estendendo la disciplina della verifica di assoggettabilità a VIA agli impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano negli allegati II e III al d.lgs. n. 152/2006 ai fini dello stoccaggio geologico, a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
  • con l'art. 36, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, è stato disposto: "7. Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è modificato come segue: "m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 ((del presente decreto)) ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW";
  • con l'art. 36, comma 7-bis, lettera c), del medesimo decreto legge n. 179/2012 è stato così modificato il punto 7, lettera z) dell'allegato IV alla Parte II: "c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera z), dopo le parole: "energia elettrica" sono inserite le seguenti: ", non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,".

Da ultimo, è opportuno considerare la nuova disciplina prevista dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50, recante "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", la quale ha aggiunto all'elenco delle tipologie progettuali soggette alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 152/2006, Parte II, allegati III e IV, anche le grandi strutture di vendita (grandi centri commerciali e parchi commerciali).

L'art. 22, comma 1, della citata legge regionale, infatti, dispone che in relazione alle grandi strutture di vendita trovi applicazione la disciplina prevista dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione ambientale" nonché dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", distinguendo la procedura applicabile in base a precise soglie dimensionali.

Nello specifico, è previsto l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale per le grandi strutture aventi superficie di vendita superiore a 8.000 metri quadrati e l'assoggettamento alle procedure di verifica di assoggettabilità per le grandi strutture aventi superficie di vendita compresa tra 2.501 e 8.000 metri quadrati, salve comunque le disposizioni di cui all'art. 26 della medesima legge regionale.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, si recepiscono le modifiche sopra richiamate, aggiornando l'allegato A alla citata Dgr n. 1539/2011, con l'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

Nel seguito i contenuti essenziali del documento:

al punto 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE vengono individuate le tipologie progettuali a cui si applicano le procedure di VIA e le modalità di applicazione di dette procedure;

al punto 2 - AUTORITÀ COMPETENTI viene individuato il riparto di competenze tra Regione e Province in funzione delle tipologie progettuali, vengono confermati inoltre gli organi tecnici competenti allo svolgimento dell'istruttoria nella Commissione regionale VIA di cui all'art. 5 della legge regionale n. 10/1999 e nelle Commissioni provinciali VIA di cui all'art. 6 della medesima legge;

al punto 3 - COORDINAMENTO PROCEDURE VIA ED AIA viene confermato quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 22 luglio 2008, n. 1998 e dai successivi provvedimenti attuativi e/o modificativi per quanto attiene il coordinamento delle due procedure;

al punto 4 - PRESENTAZIONE AL PUBBLICO, ai fini di garantire la più ampia conoscenza e informazione alla cittadinanza, che deve essere messa nelle migliori condizioni per esprimere in tempi adeguati le proprie osservazioni a tutto vantaggio delle successive fasi procedurali, e al fine di rispondere ai principi più generali della trasparenza dell'azione della Pubblica Amministrazione e della partecipazione al procedimento, viene confermato quanto disposto dall'articolo 15 - presentazione al pubblico - della legge regionale, ancorché la fattispecie non sia prevista dalla normativa nazionale;

al punto 5 - ARTICOLI DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/1999 NON PIÙ APPLICABILI, al fine di consentire una più agevole attuazione delle norme nell'Allegato A viene fornito l'elenco delle disposizioni non più applicabili della l.r. n. 10/1999.

In buona sostanza vengono confermati gli articoli della l.r. n. 10/1999 che individuano il campo di applicazione (art. 3, comma 1, lettere a),b) e c)) e le autorità competenti, Regione e Province (art. 4, commi 1, 2, 3 e 4); gli organi tecnici istruttori, Commissione regionale VIA e Commissioni Provinciali VIA (articoli 5 e 6); la presentazione al pubblico (art. 15); le modalità procedurali per l'espressione del giudizio di compatibilità ambientale (art. 19) e quelle riferite alla contestuale approvazione del progetto (art. 19 bis); gli articoli riferiti a progetti con impatto interregionale e transfrontaliero, nonché quelli sottoposti a VIA nazionale (articoli 20, 21 e 22). Vengono confermati, infine, gli articoli riferiti a garantire la semplificazione amministrativa (articoli 23 e 24).

Nelle Sezioni II e III dell'Allegato A viene, infine, riportato il quadro sinottico delle corrispondenze tra le tipologie progettuali previste negli allegati alla l.r. n. 10/1999 e quelle indicate dal d.lgs. n. 152/2006 negli allegati III e IV della Parte II, con indicazione del riparto delle competenze tra Regione e Province, confermando quanto già individuato con la citata delibera n. 327/2009.

Con riferimento a quanto sopra si ricorda che, per quanto non più disciplinato dalla legge regionale, trovano applicazione tutte le altre disposizioni previste nella Parte II del d.lgs. n. 152/2006.

Il presente provvedimento sostituisce la Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011.

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