Biocidi: regolamento sulle modifiche

04/22/2013

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione, sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, garantisce un approccio armonizzato elencando una serie di disposizioni sulle modifiche dei biocidi riguardo alle informazioni trasmesse in relazione alla domanda iniziale di autorizzazione o registrazione di bio­cidi o di una famiglia di biocidi autorizzati o registrati conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento eu­ropeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e al regolamento (UE) n. 528/2012.
Le modifiche proposte riguardo ai biocidi sono classificate in diverse categorie, tenendo conto della misura in cui richiedono una nuova valutazione dei rischi per la salute umana o animale o per l'ambiente e dell'efficacia del biocida o famiglia di biocidi. Questo regolamento stabilisce i criteri da utilizzare per classificare una modifica.
Le modifiche dei termini e delle condizioni di un'autorizzazione sono effettuate unicamente dall'autorità competente che ha autorizzato il biocida in questione o, in caso di autorizzazione dell'Unione, dalla Commissione.
Per questo motivo si distinguono in:

Le modifiche possono poi essere classificate in:

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: 04/22/2013

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: Fonte NORMACHEM

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