Biocidi: regolamento sulle modifiche
Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione,
sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, garantisce un approccio armonizzato elencando una
serie di disposizioni sulle modifiche dei biocidi riguardo alle
informazioni trasmesse in relazione alla domanda iniziale di
autorizzazione o registrazione di biocidi o di una famiglia di
biocidi autorizzati o registrati conformemente alla direttiva
98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e al
regolamento (UE) n. 528/2012.
Le modifiche proposte riguardo ai biocidi sono classificate in
diverse categorie, tenendo conto della misura in cui richiedono una
nuova valutazione dei rischi per la salute umana o animale o per
l'ambiente e dell'efficacia del biocida o famiglia di biocidi.
Questo regolamento stabilisce i criteri da utilizzare per
classificare una modifica.
Le modifiche dei termini e delle condizioni di un'autorizzazione
sono effettuate unicamente dall'autorità competente che ha
autorizzato il biocida in questione o, in caso di autorizzazione
dell'Unione, dalla Commissione.
Per questo motivo si distinguono in:
- MODIFICHE DEI PRODOTTI AUTORIZZATI DAGLI STATI MEMBRI
- MODIFICHE DI PRODOTTI AUTORIZZATI DALLA COMMISSIONE
Le modifiche possono poi essere classificate in:
- Modifiche amministrative relative ai prodotti
- Modifiche minori dei prodotti
- Modifiche maggiori dei prodotti (variazioni che potrebbero incidere sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 19 e 25 regolamento (UE) n.528/2012).
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