IV Conto Energia: nuovi chiarimenti dal GSE

02/07/2013

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato due nuovi comunicati stampa con i quali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione del IV Conto Energia alla luce delle proroghe introdotte dalla Legge di Stabilità 2013 (Legge 24/12/2012, n. 228) e all'ammissione alle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici localizzati nei territori colpiti dal sisma il 20 e il 29 maggio 2012.

In particolare, il GSE ha ricordato che, come previsto dal comma 4, lett c), art. 1 del DM 05/07/2012, il IV Conto Energia continua ad applicarsi agli impianti realizzati su edifici e su aree delle amministrazioni pubbliche (art.1, comma 2 D.Lgs. n. 165/2001) entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012. La Legge di stabilità 2013 ha prorogato il termine dell'entrata in esercizio di tali impianti:

  • al 31 marzo 2013, purché a tale data l'impianto sia stato debitamente autorizzato;
  • al 30 giugno 2013, purché l'impianto, al 31 marzo 2013, sia stato debitamente autorizzato e sottoposto alla procedura di VIA, di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 - Non applicabile agli impianti la cui verifica di assoggettabilità alla VIA abbia dato esito negativo;
  • al 30 ottobre 2013 nel caso di impianti sottoposti alla procedura di VIA di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 e che siano stati autorizzati successivamente al 31 marzo 2013 - Non applicabile agli impianti la cui verifica di assoggettabilità alla VIA abbia dato esito negativo.

Per gli impianti interessati alle proroghe, ai fini dell'invio delle richieste di incentivazione, resta fermo il limite del costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi di euro l'anno.

Gli impianti con data di entrata in esercizio successiva al 31 dicembre 2012 accederanno alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia relative all'anno 2013 riportate all'Allegato 5 del DM 5 maggio 2011.

Il GSE ha, infine, precisato che:

  • gli edifici e le aree dove sono ubicati gli impianti devono essere di proprietà delle Amministrazioni pubbliche già alla data di entrata in esercizio dell'impianto e per tutta la durata del periodo di incentivazione;
  • Soggetto Responsabile dell'impianto può essere un soggetto terzo a cui è conferito un diritto reale o personale di godimento.
  • Per richiedere gli incentivi gli operatori dovranno continuare ad accedere al Portale GSE dedicato al Quarto Conto Energia.

Terremoto del 20 e 29 maggio 2012

In riferimento agli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, il GSE ha pubblicato un documento con il quale ha fornito agli operatori di impianti fotovoltaici localizzati nei territori colpiti dal sisma alcuni chiarimenti circa l'ammissione alle tariffe incentivanti.

In particolare, facendo riferimento al decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito dalla Legge n. 122/2012, al decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla Legge n. 134/2012 e al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito dalla Legge n. 213/2012, il GSE ha chiarito che:

  • gli impianti fotovoltaici realizzati e quelli in fase di realizzazione installati su fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle tariffe incentivanti cui avevano diritto al 6 giugno 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;
  • gli impianti fotovoltaici realizzati sui fabbricati distrutti possono essere ricostruiti anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio;
  • gli impianti fotovoltaici già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 accedono agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 (tariffe I semestre del Quarto Conto Energia), qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

Per impianto realizzato si intende un impianto che, alla data del sisma, risultava essere entrato in esercizio e che, alla stessa data, risultava ammesso alle tariffe incentivanti o per il quale ricorrevano i presupposti per l'ammissione alle tariffe incentivanti in ragione della sua classificazione come "piccolo impianto" o della sua iscrizione al Registro in posizione utile, ai sensi del D.M. 5 maggio 2011.

Per impianto già autorizzato si intende un impianto che, alla data del sisma, non era ancora entrato in esercizio e per il quale, al 30 settembre 2012, erano stati conseguiti i rispettivi titoli autorizzativi.

Gli impianti realizzati, ubicati su fabbricati distrutti, anche nel caso fossero ricostruiti a terra:

  • mantengono le tariffe incentivanti, già riconosciute dal GSE, per un periodo di 20 anni, al netto del periodo di incentivazione già fruito, a partire dalla data di riattivazione dell'impianto (anche in caso di totale ricostruzione);
  • accedono alle tariffe incentivanti cui avevano diritto alla data di entrata in esercizio, se non ancora incentivati dal GSE.

In caso di totale o parziale ricostruzione, la potenza degli impianti non può eccedere quella ammessa all'incentivazione o quella indicata nel titolo autorizzativo, per gli impianti non ancora oggetto di incentivazione.

Impianti realizzati, su fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero

Gli impianti realizzati, ubicati su edifici oggetto di ordinanze sindacali di sgombero:

mantengono le tariffe incentivanti, già riconosciute dal GSE, per un periodo di 20 anni, al netto del periodo di incentivazione già fruito, a partire dalla data di riattivazione dell'impianto;

accedono, se non ancora incentivati dal GSE, alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011, nei valori previsti per il primo semestre 2012, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013.

Impianti già autorizzati alla data del 30 settembre 2012

Gli impianti già autorizzati alla data del 30 settembre 2012 che non rientrano nelle precedenti casistiche e che, alla data del sisma, non erano ancora entrati in esercizio, accedono alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5 maggio 2011, vigenti alla data del 6 giugno 2012 (tariffe del I semestre 2012), qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Per gli impianti già autorizzati, ubicati nelle aree agricole dei territori colpiti dal sisma, i termini per l'entrata in esercizio di cui all'art. 65, comma 2 del D.L. n. 1/2012 come convertito dalla Legge n. 27/2012, sono prorogati al 31 dicembre 2013. Resta ferma al riguardo la sussistenza di tutte le altre condizioni inerenti alla data di conseguimento del titolo autorizzativo e quelle di cui all'art. 10, commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 28/2011.

In allegato la lista dei comuni che rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni normative relative agli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

#Ambiente #Energia #Normative #Default

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: 02/07/2013

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: Fonte LavoriPubblici.it

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