Sostanze che riducono lo strato di ozono: le sanzioni

Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009

Il D.Lgs. del Consiglio dei ministri 13/09/2013, n. 108 recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27/09/2013, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e successive modificazioni.

È disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore, della sostanza controllata o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura in violazione delle disposizioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto.

La sostanza controllata in quanto tale o in quanto contenuta in un prodotto o apparecchiatura, sequestrata in violazione delle disposizioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere distrutta a cura e comunque a spese del trasgressore.

Art.

Violazione

Sanzione

Art. 3 - violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 4, 5, 15 e 17

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9, del regolamento, produce, utilizza, importa o esporta sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento

Arresto fino a 2 anni e ammenda fino a 200.000 €

Art. 4 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 5

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in contenitori non riutilizzabili

Arresto fino a 3 anni e ammenda fino a 150.000 €

Art. 5 - violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 6, 15 e 17

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9, del regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento

Arresto fino a 2 anni e ammenda fino a 120.000 €

Art. 5 - violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 6, 15 e 17

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, detiene e non elimina, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento

Arresto fino ad 1 anno e ammenda fino a 100.000 €

Art. 6 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 7

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 60.000 €

Art. 7 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 8

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come agente di fabbricazione, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 60.000 €

Art. 8 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 10

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, senza adempiere agli obblighi di etichettatura previsti

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 60.000 €

Art. 8 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 10

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce o immette sul mercato sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, diverse dagli idroclorofluorocarburi, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, non conformi ai requisiti previsti dall'Allegato V del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 100.000 €

Art. 9 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 11

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato o utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per attività di manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, senza adempiere agli obblighi previsti di etichettatura

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 60.000 €

Art. 9 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 11

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque gestisce apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti idroclorofluorocarburi riciclati, senza adempiere agli obblighi dell'art. 11

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 € a 18.000 €

Art. 9 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 11

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza idroclorofluorocarburi rigenerati o riciclati per manutenzione o assistenza di apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria e di pompe di calore, senza adempiere agli obblighi dell'art. 11

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 60.000 €

Art. 10 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 14

Salvo che il fatto costituisca reato, i produttori, titolari di una licenza di cui all'articolo 10, paragrafi 6 e 8, del regolamento, e gli importatori, titolari di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che cedono i loro diritti ad altri produttori o importatori senza adempiere all'obbligo di notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 € a 150.000 €

Art. 10 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 14

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che supera i livelli di produzione consentiti per ragioni di razionalizzazione industriale senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento

Arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a 100.000 €

Art. 11 - violazione degli obblighi dall'art. 16

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'importatore, titolare di una licenza di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento, che immette in libera pratica nella Comunità sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, in quantità eccedenti alle quote assegnate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento

Arresto fino a 18 mesi e ammenda fino a 100.000 €

Art. 12 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 20

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque importa o esporta da o verso Stati che non sono Parti del protocollo, sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, o prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono da dette sostanze

Arresto fino a 3 anni e ammenda fino a 150.000 €

Art. 13 - violazione degli obblighi di cui all'art. 22

Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non recupera le sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, durante le operazioni di manutenzione, assistenza o smantellamento di prodotti ed apparecchiature di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento, nonché di quelli stabiliti dalla Commissione europea ai sensi del paragrafo 4, commi 2 e 3, dello stesso articolo del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 € a 150.000 €

Art. 13 - violazione degli obblighi di cui all'art. 22

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua la distruzione di sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e di prodotti che contengono tali sostanze, tramite tecnologie differenti da quelle previste dall'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 € a 150.000 €

Art. 13 - violazione degli obblighi di cui all'art. 22

Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli Accordi di Programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, effettua il recupero, il riciclo, la rigenerazione e la distruzione delle sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 € a 150.000 €

Art. 14 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 23

Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 100.000 €

Art. 14 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 23

Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, senza adempiere agli obblighi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 100.000 €

Art. 14 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 23

Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria o pompe di calore o sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento e che non tiene il registro ovvero riporta informazioni inesatte, incomplete e comunque non conformi a quanto previsto all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 € a 18.000 €

Art. 14 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 23

Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che, nelle more della conclusione degli accordi di programma di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, così come modificata dalla legge 16 giugno 1997, n. 179, svolge le attività di cui al comma 2

Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 € a 150.000 €

Art. 14 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 23

Salvo che il fatto costituisca reato, l'impresa che utilizza sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, come materia prima o agente di fabbricazione senza adottare le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 € a 100.000 €

Art. 14 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 23

L'impresa che durante la fabbricazione di altri prodotti chimici, non adotta le tecnologie disponibili e le migliori pratiche per ridurre al minimo le fughe o le emissioni di sostanze controllate o altre misure adottate ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 6, del regolamento

Sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 € a 150.000 €

Art. 15 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 24

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce, importa, immette sul mercato, utilizza ed esporta sostanze nuove di cui alla parte A dell'allegato II del regolamento

Arresto fino a due anni e ammenda fino a 120.000 €

Art. 16 - violazione degli obblighi derivanti dall'art. 27

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare, nel termine stabilito, la comunicazione di cui all'articolo 27 del regolamento, ovvero la presenta in modo incompleto, inesatto o non conforme a quanto previsto ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del medesimo articolo

Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 € a 18.000 €

 

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