Pile e accumulatori: più efficienza nel riciclaggio

07/30/2012

Pubblicato il Regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione, dell'11 giugno 2012, che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori. Il Regolamento, pubblicato sulla G.U.U.E. L 151 del 12/06/2012, entra in vigore il giorno stesso.

È opportuno che i processi di riciclaggio che, in quanto parte di una sequenza di processi o processi a sé stanti, riciclano pile e accumulatori al piombo/acido, al nichel- cadmio nonché pile e accumulatori di altro tipo, conseguano le efficienze minime di riciclaggio di cui all'allegato III, parte B, della direttiva 2006/66/CE.

Al fine di integrare l'allegato III, parte B, della direttiva 2006/66/CE, è necessario stabilire norme dettagliate per il calcolo delle efficienze di riciclaggio.

È appropriato definire il processo di riciclaggio come un processo che inizia dopo la raccolta e l'eventuale cernita e/o preparazione al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori ricevuti da un centro di riciclaggio e che termina quando sono prodotte frazioni derivate che saranno utilizzate per la funzione originaria o per altri fini senza subire un ulteriore trattamento e che non sono più considerate rifiuti. Al fine di promuovere il miglioramento delle tecnologie esistenti e lo sviluppo di nuove tecnologie per il riciclaggio e il trattamento, è opportuno che ciascun processo di riciclaggio consegua le efficienze di riciclaggio.

È necessario definire la preparazione al riciclaggio come un'operazione preliminare al riciclaggio al fine di distinguerla dal processo di riciclaggio di rifiuti di pile e accumulatori.

È opportuno che le efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori siano calcolate in riferimento alla composizione chimica delle frazioni iniziali e derivate, tenendo conto altresì degli ultimi sviluppi tecnici e scientifici disponibili al pubblico.

È necessario armonizzare le informazioni che gli addetti al riciclaggio sono tenuti a comunicare al fine di monitorarne la conformità alle prescrizioni in materia di efficienza di riciclaggio nell'Unione europea.

Gli addetti al riciclaggio di pile e accumulatori necessitano di almeno diciotto mesi per adeguare i loro processi tecnologici alle nuove prescrizioni in materia di calcolo delle efficienze.

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: Regolamento (UE) n. 493/2012 della Commissione, dell'11 giugno 2012, che, a norma della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilisce disposizioni dettagliate relative alle efficienze di riciclaggio dei processi di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori

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: 07/30/2012

: Recuperatori dei rifiuti di pile ed accumulatori

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