DPI idonei per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi

07/30/2012

Con la Circolare n. 15 del 27 giugno 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito risposta a numerosi quesiti concernenti l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi.

Stante le varie norme nazionali ed europee, per la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - d'intesa con la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, con la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e con l'INAIL - risultano idonei per la protezione da agenti biologici sia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, che attesti la protezione la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 così come definiti nella Direttiva 2000/54/CE, sia quelli provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE, basata sulla norma europea armonizzata EN 149.

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: Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27/06/2012, “Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi”

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: 07/30/2012

: Soggetti che devono proteggere le vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi

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