L'art. 45 del Decreto Semplificazioni (Decreto-Legge 9 febbraio
2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di
sviluppo") elimina l'obbligo di predisporre e aggiornare il
documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Questo in quanto
tale documento non è previsto tra le misure di sicurezza
richieste dalla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 ottobre 1995, e quindi è stato ritenuto un
adempimento meramente superfluo.
Restano comunque valide tutte le misure di sicurezza
previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e l'obbligo di aggiornare la
documentazione relativa alla Privacy quando
necessario.
Si riporta di seguito l'art. 45 del Decreto-Legge n.
5/2012:
Art. 45 - Semplificazioni in materia di dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è altresì
consentito quando è effettuato in attuazione di
protocolli d'intesa per la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di criminalità
organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i
suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, che specificano la tipologia
dei dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Si applica quanto previsto
dall'articolo 21, comma 1-bis.";
c) all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed
è abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare tecnico in materia di misure minime
di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi
da 19 a 19.8 e 26.
#Sicurezza
#Normative
#Default
: D.Lgs. n. 196/2003
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: 02/20/2012
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