Privacy: eliminato l'obbligo del Documento Programmatico della Sicurezza

02/20/2012

L'art. 45 del Decreto Semplificazioni (Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo") elimina l'obbligo di predisporre e aggiornare il documento programmatico sulla sicurezza (DPS). Questo in quanto tale documento non è previsto tra le misure di sicurezza richieste dalla Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e quindi è stato ritenuto un adempimento meramente superfluo.

Restano comunque valide tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e l'obbligo di aggiornare la documentazione relativa alla Privacy quando necessario.

Si riporta di seguito l'art. 45 del Decreto-Legge n. 5/2012:

Art. 45 - Semplificazioni in materia di dati personali
1. Al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 21 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il trattamento dei dati giudiziari è  altresì consentito quando è effettuato in attuazione  di  protocolli  d'intesa  per  la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di  criminalità organizzata stipulati con il Ministero dell'interno o con i suoi uffici periferici di cui all'articolo 15, comma 2, del  decreto  legislativo 30 luglio 1999,  n. 300,  che  specificano  la  tipologia  dei  dati trattati e delle operazioni eseguibili.»;
b) all'articolo 27, comma 1, è aggiunto, in  fine,  il  seguente periodo: "Si applica quanto previsto dall'articolo 21, comma 1-bis.";
c) all'articolo 34 è soppressa la lettera g) del comma 1 ed è abrogato il comma 1-bis;
d) nel disciplinare  tecnico in materia di misure minime di sicurezza di cui all'allegato B sono soppressi i paragrafi da 19 a 19.8 e 26.

 

#Sicurezza #Aggiornamenti

: D.Lgs. n. 196/2003

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: 02/20/2012

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