Notifica all'ECHA per le sostanze SVHC in articoli

04/15/2011

Il Regolamento REACH, all'art. 7 paragrafo 2, prevede l'obbligo di notifica all'Agenzia ECHA per i produttori o importatori di articoli che contengono uno o più sostanze comprese nella "Candidate list".

In particolare l'obbligo di notifica si ha se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

  1. La sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all'anno per produttore o importatore;
  2. La sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.

Per le sostanze incluse nella Candidate List prima del 1 dicembre 2010 la notifica deve essere effettuata entro il 1 Giugno 2011.

Per le sostanze incluse nella candidate list dal 1 dicembre in poi, le notifiche devono essere effettuate entro 6 mesi dalla data di inclusione.

Non sussiste l'obbligo di notifica:

#Aggiornamenti #Sostanze - Pericolose #Sostanze - GHS/CLP/REACH

: Reg.(CE) n. 1907/2006

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: 04/15/2011

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