Ulteriore proroga di termini relativi a decreti ambientali

04/03/2011

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011 "Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31/03/2011, ed in vigore dal 01/04/2011, proroga al 31 dicembre 2011 il termine di abrogazione delle AATO, fissato dall'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al 31/03/2011. La proroga intende assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'Ambito coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale recate dall'art. 23-bis del DL 112/2008, rendendo, in caso di intempestività delle leggi regionali di attribuzione delle funzioni delle AATO ad altri soggetti, del tutto critiche le procedure di affidamento stesse. La cessazione delle AATO senza che le Regioni siano intervenute, inoltre, bloccherebbe di fatto l'operatività del predetto art. 23-bis, giacché renderebbe del tutto controvertibile l'identità del soggetto legittimato all'affidamento dei servizi di cui trattasi. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio, utile al passaggio delle funzioni dalle AATO ai nuovi soggetti individuati dalle regioni, nonché all'apprestamento di opportune iniziative di coordinamento in tal senso.

Il decreto inoltre proroga sempre al 31 dicembre 2011 il divieto di ammissione in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorico inferiore) superiore a 13.000 Kj/Kg, previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. Quest'ultimo decreto, relativo all'attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, prevede che i rifiuti aventi un PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 Kj/Kg, non possono essere smaltiti in discarica.

Il termine di decorrenza di tale divieto, originariamente stabilità al 1 gennaio 2007, era stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2010, dall'articolo 15, comma 2-ter, della legge 166/2009, di conversione del decreto legge 135/2009. Tale norma prevede, di conseguenza, che tali rifiuti, tra cui il cosiddetto "car-fluff" siano avviati alla termovalorizzazione in impianti autorizzati al trattamento di rifiuti.

d oggi, nonostante siano in fase di costruzione alcuni impianti che potranno trattare tali rifiuti, non sono presenti nel nostro Paese strutture tali da consentire la termovalorizzazione dell'intera quantità di rifiuti aventi un PCI superiore a 13.000 Kj/Kg, che -considerando solamente la produzione di "car-fluff" prevista per il 2011 - ammonta a circa 300.000 tonnellate. Pertanto, in caso di mancato rinnovo della proroga, ingenti quantitativi di tali rifiuti dovrebbero essere smaltiti all'estero, con un notevole incremento dei costi a carico delle imprese produttrici.

Viene infine prorogato l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, che stabiliva che dal 1° gennaio 2011 non potessero più essere venduti a Paesi extra UE prodotti per carrozzeria e per l'edilizia con limiti di COV (composti organici volatili) superiori a quelli previsti nell'allegato II del decreto legislativo stesso. Tale limitazione all'esportazione non rispecchia, di fatto, il dettato della Direttiva 2004/42/CE, la quale non disciplina il contenuto dei COV dei prodotti destinati all'esportazione verso Paesi extra UE. La limitazione all'esportazione citata, inoltre, non è presente nella legislazione di altri Stati membri dell'UE, comportando, di fatto, una discriminazione della aziende italiane nei confronti delle stesse presenti negli altri Stati membri dell'UE. Si ritiene dunque opportuno prorogare di un anno il termine previsto per il divieto di esportazione.

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: D.P.C.M. 25/03/2011

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