Valutazione del rischio su impianti termici a gas

04/15/2011

Emanata dal Ministero dell'Interno la Circolare 9 marzo 2011, n. 3185 avente per oggetto: "Impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A" conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW. Linee di indirizzo per la valutazione del rischio."

Le linee di indirizzo fornite dalla circolare hanno l'obiettivo di fornire elementi di valutazione del rischio per l'installazione di apparecchi (di tipo "A") che non sono mai stati disciplinati da alcuna regola tecnica di prevenzione incendi (dal DM 12/04/1996 sono esclusi gli apparecchi di tipo A) né da norme di buona tecnica (le norme UNI 7129 e UNI 7131 riguardano gli impianti domestici o similari fino a 35 kW).

Con questa circolare, oltre a rimuovere alcuni divieti in merito all'installazione di tali apparecchi, si evidenziano "alcuni dei fattori di rischio che devono essere presi sicuramente in considerazione dal progettista, al momento della valutazione del livello di rischio ed alla elaborazione delle conseguenti misure compensative derivanti dall'installazione di detti impianti".

In particolare ai fini della valutazione del rischio si chiede di considerare seguenti tre fattori (non escludendo tuttavia altri elementi di rischio da considerare):

  1. immissione all'interno dell'ambiente di prodotti di combustione ( monossido di carbonio, anidride carbonica, ossido di azoto, ...);
  2. irraggiamento termico;
  3. presenza di linee di alimentazione del gas all'interno dell'ambiente.

Come già indicato, di tali fattori si dovrà tener conto per determinare le necessarie misure di sicurezza da adottare, secondo le procedure indicate dal Decreto del 4 maggio 1998 o quelle stabilite dal Decreto del 9 maggio 2007 "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio".

#Sicurezza #Normative #Sicurezza - Prevenzione incendi #Default

: D.M. 12/04/1996, Circolare 09/03/2011 n. 3185

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: 04/15/2011

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