Albo gestori ambientali: garanzie finanziarie prestate dalle imprese che effettuano l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti

Indicazioni volte a consentire l’applicazione uniforme sul territorio nazionale delle disposizioni relative all’iscrizione all’Albo dei commercianti e intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi

Con Circolare 16 marzo 2011, prot. n. 442 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali avente per oggetto "Garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi (categoria 8)", il Comitato nazionale dell'Albo intende diramare le necessarie indicazioni volte a consentire l'applicazione uniforme sul territorio nazionale delle disposizioni relative all'iscrizione all'Albo dei commercianti e intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi.

In particolare, fermo restando la validità delle disposizioni relative alle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di cui al D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23 aprile 1999, ritiene di fornire i seguenti chiarimenti relativamente agli importi:

  1. Per l'esercizio delle attività di commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, in base alle classi d'iscrizione di cui all'articolo 9, comma 3, del D.M. 28 aprile 1998, n.406, si fa riferimento agli ammontari stabiliti dall'articolo 4, comma 3, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23 aprile 1999.
  2. Per l'esercizio delle attività di commercio e intermediazione di rifiuti non pericolosi, in base alle classi d'iscrizione di cui all'articolo 9, comma 3, del D.M. 28 aprile 1998, n.406, si fa riferimento agli ammontari stabiliti dall'articolo 4, comma 2, del D.M. 8 ottobre 1996, come modificato dal D.M. 23 aprile 1999.
  3. Qualora l'attività di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi di cui al punto 1, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe d'iscrizione.
  4. Ai sensi dell'articolo 212, coma 10, del D.Lgs. 152/06, gli importi di cui ai precedenti punti sono ridotti del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

La garanzia finanziaria deve essere conforme allo schema allegato sotto la lettera "A", il quale costituisce adattamento alla categoria 8 (intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi) delle clausole contenute nell'allegato al D.M. 8 ottobre 1996, le quali rimangono sostanzialmente invariate.

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