Certificati bianchi: aggiornate le linee guida

11/03/2011

Sono entrate in vigore dal 01/11/2011 le nuove Linee Guida per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica.

I "certificati bianchi" o "titoli di efficienza energetica" sono uno strumento di mercato che ha preso avvio nel gennaio 2005 per promuovere l'efficienza e il risparmio negli usi finali dell'energia.

In particolare, servono per certificare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio che le imprese distributrici di energia elettrica e gas devono conseguire attraverso interventi e progetti per accrescere l'efficienza energetica dei loro clienti.

Dall'avvio del meccanismo, la regolazione tecnica ed economica del meccanismo e la sua gestione complessiva sono affidate all'autorità dell'energia, che valuta i progetti con l'aiuto dell'enea.

L'autorità dell'energia certifica i risparmi energetici ottenuti e autorizza il gestore del mercato elettrico (GME) ad emettere i "certificati bianchi" in quantità pari ai risparmi certificati.

Questi certificati sono come "azioni" date alle aziende di distribuzione di elettricità e gas (quelle che per noi sono "l'azienda della luce" e "del gas"), alle società controllate dai distributori di energia, alle società operanti nel settore dei servizi energetici e ai maggiori consumatori di energia che hanno un energy manager.

Per dimostrare di aver raggiunto gli obblighi di risparmio energetico e non incorrere in sanzioni dell'autorità, i distributori devono consegnare annualmente all'autorità un numero di titoli equivalente all'obiettivo obbligatorio.

Le linee guida sono lo strumento di regolazione principale del sistema, poiché indicano i criteri su cui impostare le attività di presentazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti grazie ai progetti da loro realizzati; calcolo dei risparmi energetici conseguiti da tali progetti; certificazione dei risparmi tramite emissione di corrispondenti titoli di efficienza energetica.

L'aggiornamento è stato oggetto della delibera EEN 9/11 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mediante sostituzione dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica.

Potranno essere incentivati anche i progetti di taglia inferiore a quelli previsti fino ad oggi; nel dettaglio viene confermata la proposta di fissare nuovi valori di dimensione minima pari a 20 tep, 40 tep e 60 tep per i risparmi energetici minimi da conseguire nel corso del primo periodo di dodici mesi da progetti valutabili rispettivamente con metodo standardizzato, analitico e a consuntivo. In particolare viene garantito il riconoscimento dei progetti basati su tecnologie più strutturali, ossia in grado di generare per molti anni risparmi energetici ed economici a favore dei consumatori e del paese.

Tra le principali novità, viene introdotto un coefficiente di durabilità (coefficiente tau) che consente di riconoscere un numero maggiore di tee ai progetti in grado di generare risparmi energetici nel corso di molti anni. In particolare: fino a oggi il meccanismo ha contabilizzato e incentivato i risparmi energetici prodotti da qualsiasi tipo di intervento per un numero di anni "convenzionale" (cosiddetta "vita utile" dell'intervento o periodo di diritto al rilascio dei certificati bianchi) ed è, nella gran parte dei casi, inferiore alla "vita tecnica" effettiva delle tecnologie installate.

Gli interventi che generano risparmi energetici per un numero di anni superiore a quello "convenzionale" sono stati quindi penalizzati nella misura in cui non si è tenuto conto di tutti i risparmi che sono in grado di generare nell'arco della loro vita tecnica; l'applicazione del coefficiente di durabilità consente così di superare tale limite.

I risparmi incentivati rimangono comunque solo quelli addizionali, ossia quelli relativi all'istallazione di tecnologie più efficienti di quelle mediamente diffuse nel mercato o che rispettano gli standard di efficienza obbligatori per legge.

Per stimolare lo sviluppo di una offerta qualificata di servizi energetici, con le nuove linee guida l'autorità prevede inoltre di pubblicare sul sito internet informazioni aggiuntive in relazione alle società di servizi energetici che hanno ottenuto i tee includendo, in particolare, informazioni relative agli ambiti d'intervento e all'eventuale ottenimento della certificazione di esco ai sensi della recente norma tecnica UNI-CEI 11352.

#Energia #Aggiornamenti

: D.M. 20 Luglio 2004 e s.m.i.

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: 11/03/2011

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