Gestione semplificata dei RAEE domestici e professionali

01/08/2011

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 8 marzo 2010, n. 65 che disciplina le modalità semplificate per la gestione dei RAEE sia domestici sia professionali da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
Tale Decreto è stato adottato in attuazione del D.Lgs. n. 151 del 2005, che prevede per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche l'obbligo di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura.
In base al Decreto, il distributore è autorizzato a raggruppare i RAEE presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, in attesa del loro trasporto presso i centri di raccolta istituiti.
I RAEE sono trasportati al centro di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 3500 Kg.
Il trasporto è accompagnato da un documento di trasporto ai fini dell'adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. I distributori sono tenuti a conferire i RAEE al centro di raccolta nello stato in cui sono stati ritirati, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.
Lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei RAEE è condizionato alla previa iscrizione del distributore in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Ai fini dell'iscrizione alla sezione dell'Albo territorialmente competente, i distributori presentano una comunicazione secondo il modello predisposto dal ministero; l'ufficio entro 30 giorni rilascia il relativo provvedimento.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione.
Le prescrizioni introdotte dal decreto n. 65/2010 si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche nello svolgimento della propria attività.
Il Decreto, entrato in vigore il 19 maggio scorso, sarà operativo dal prossimo 18 giugno.
Con delibera 19 maggio 2010, n. 1, il Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato le regole per l'iscrizione semplificata all'Albo stesso dei distributori e installatori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Tale delibera prevede nello specifico che i distributori, trasportatori, gli installatori e i gestori di centri di assistenza presentino una semplice comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo, senza la necessità che ad essa si accompagni la prestazione di garanzie finanziarie.
L'Albo provvederà alla verifica delle condizioni comunicate e, se sussistenti, procederà entro 30 giorni ad emettere il provvedimento di iscrizione.
Per procedere alla comunicazione di iscrizione all' Albo nazionale gestori ambientali è necessario presentare il modello allegato alla delibera 19 maggio 2010, n. 1 con allegati l' attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a 50,00 € e la fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei legali rappresentanti. Per tale adempimento è dovuto il diritto di iscrizione dell'importo di 50,00 €.

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: Decreto 8 marzo 2010 n. 65, Delibera 19 maggio 2010 n. 1

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: 06/11/2010

: Distributori, installatori, gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche

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