Gestione semplificata dei RAEE domestici e professionali

Pubblicato il Decreto che individua le modalità semplificate per la gestione dei RAEE domestici e professionali da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 8 marzo 2010, n. 65 che disciplina le modalità semplificate per la gestione dei RAEE sia domestici sia professionali da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
Tale Decreto è stato adottato in attuazione del D.Lgs. n. 151 del 2005, che prevede per i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche l'obbligo di assicurare il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura.
In base al Decreto, il distributore è autorizzato a raggruppare i RAEE presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato, in attesa del loro trasporto presso i centri di raccolta istituiti.
I RAEE sono trasportati al centro di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 3500 Kg.
Il trasporto è accompagnato da un documento di trasporto ai fini dell'adempimento dell'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. I distributori sono tenuti a conferire i RAEE al centro di raccolta nello stato in cui sono stati ritirati, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, che si configurerebbero come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.
Lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto dei RAEE è condizionato alla previa iscrizione del distributore in un'apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Ai fini dell'iscrizione alla sezione dell'Albo territorialmente competente, i distributori presentano una comunicazione secondo il modello predisposto dal ministero; l'ufficio entro 30 giorni rilascia il relativo provvedimento.
L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni ed è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione.
Le prescrizioni introdotte dal decreto n. 65/2010 si applicano anche al ritiro di RAEE effettuato dagli installatori e dai gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche nello svolgimento della propria attività.
Il Decreto, entrato in vigore il 19 maggio scorso, sarà operativo dal prossimo 18 giugno.
Con delibera 19 maggio 2010, n. 1, il Comitato nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato le regole per l'iscrizione semplificata all'Albo stesso dei distributori e installatori di AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Tale delibera prevede nello specifico che i distributori, trasportatori, gli installatori e i gestori di centri di assistenza presentino una semplice comunicazione alla Sezione regionale dell'Albo, senza la necessità che ad essa si accompagni la prestazione di garanzie finanziarie.
L'Albo provvederà alla verifica delle condizioni comunicate e, se sussistenti, procederà entro 30 giorni ad emettere il provvedimento di iscrizione.
Per procedere alla comunicazione di iscrizione all' Albo nazionale gestori ambientali è necessario presentare il modello allegato alla delibera 19 maggio 2010, n. 1 con allegati l' attestato del versamento dei diritti annuali di iscrizione pari a 50,00 € e la fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei legali rappresentanti. Per tale adempimento è dovuto il diritto di iscrizione dell'importo di 50,00 €.

Banner ATOM

News in Evidenza

D.Lgs. 81/2008 aggiornato: edizione ottobre 2026

INL pubblica il Testo Unico Sicurezza aggiornato a ottobre 2026, con novità su patente a crediti, formazione, norme UNI e Decreto Controlli.

Antincendio: Decreto Controlli, nuova fase transitoria per i manutentori

Il Decreto 22 settembre 2026 introduce il regime transitorio per i manutentori antincendio con istanza entro il 25 settembre 2026, fino al 31 marzo 2027.

ISO 9001:2026: pubblicata la nuova norma, novità e adeguamento

La nuova ISO 9001:2026 aggiorna requisiti e contenuti su qualità, opportunità, risk-based thinking, tecnologie innovative e adeguamento dei sistemi certificati.

RENTRI: nuove istruzioni per registro di carico e scarico e FIR

Il MASE aggiorna le istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico e del FIR nell’ambito del RENTRI.

Imballaggi e PPWR: strumento MASE per l’autovalutazione degli operatori

Il MASE pubblica il percorso di autovalutazione PPWR per individuare ruolo, qualifica e obblighi delle imprese nella filiera degli imballaggi.

Imballaggi: pubblicate le nuove FAQ sul PPWR

Le FAQ aggiornate sul Regolamento (UE) 2025/40 chiariscono obblighi, riciclabilità, PFAS, riutilizzo e principali scadenze del PPWR.

Modello OT23 2027: riduzione del tasso INAIL per prevenzione

Le aziende che hanno realizzato interventi migliorativi nel 2026 possono richiedere la riduzione del tasso INAIL entro il 28 febbraio 2027.

Imballaggi: pubblicata dal CONAI una nota sulla dichiarazione di conformità

CONAI pubblica una nota informativa sulla Dichiarazione di conformità prevista dal Regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR).

45001: nuove indicazioni da Accredia sulla conformità delle attrezzature

Accredia pubblica una circolare tecnica sulla verifica delle attrezzature di lavoro nell’ambito della certificazione UNI EN ISO 45001.

Imballaggi: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il documento di orientamento

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il documento di orientamento sul nuovo Regolamento Imballaggi.

Iscriviti alla Newsletter

Novità, scadenze e documenti utili