Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha adottato la Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026, recante i nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo in categoria 1 per l’attività di gestione dei centri di raccolta. Il provvedimento è stato messo a disposizione sul sito istituzionale dell’Albo il 17 settembre 2026 e sostituisce le precedenti deliberazioni n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018. L’intervento si è reso necessario per adeguare la disciplina dell’iscrizione al nuovo decreto MASE del 26 marzo 2026 sui centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, che ha ridefinito caratteristiche tecnico-strutturali, requisiti di gestione e funzionamento, rifiuti conferibili e relative modalità operative.
La Deliberazione trova il proprio riferimento nel D.Lgs. 152/2006, articolo 212, e nel D.M. 3 giugno 2014, n. 120. Il decreto del 26 marzo 2026 stabilisce, in particolare, che il gestore di un centro di raccolta debba essere iscritto all’Albo nella categoria 1 “Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani” e demanda al Comitato nazionale la definizione dei criteri per dimostrare idoneità tecnica e capacità finanziaria. La nuova disciplina individua quindi i requisiti relativi a personale, formazione, responsabile tecnico e capacità finanziaria necessari per ottenere l’iscrizione o integrarla con l’attività di gestione dei centri di raccolta.
Il provvedimento è composto da cinque articoli e quattro allegati. Tra le novità più operative figurano le dotazioni minime di personale, differenziate in funzione della classe di iscrizione: si passa da un addetto per la classe F, relativa a meno di 5.000 abitanti, fino a 13 addetti per la classe A, pari o superiore a 500.000 abitanti. La capacità finanziaria richiesta varia invece da 36.300 euro per le classi F ed E a 471.900 euro per la classe A. È inoltre necessaria la nomina di almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti per la categoria 1. Per i soli rifiuti urbani pericolosi l’iscrizione è subordinata alla prestazione della prevista garanzia finanziaria; chi è già iscritto in categoria 1 non deve prestare ulteriori garanzie se la gestione dei centri di raccolta non determina una variazione dell’iscrizione.
Particolare rilievo assume la formazione degli addetti, espressamente evidenziata anche dall’Albo nella presentazione della nuova Deliberazione. Il corso iniziale deve avere una durata minima di 12 ore effettive, mentre l’aggiornamento deve durare almeno 6 ore ed essere effettuato con periodicità quinquennale. È richiesta in entrambi i casi una frequenza di almeno il 75%. Il programma comprende normativa e classificazione dei rifiuti, disciplina dell’Albo e dei centri di raccolta, salute e sicurezza, rapporti con l’utenza, RENTRI, FIR, registro di carico e scarico e MUD, nonché gestione di RAEE e batterie e tecniche di movimentazione, travaso e svuotamento dei contenitori. La formazione deve essere assicurata anche in caso di nuove assunzioni, assegnazione al centro di personale precedentemente adibito ad altre mansioni o introduzione di nuove metodologie operative o tecnologie.
La Deliberazione prevede infine uno specifico regime transitorio. Le iscrizioni già in essere nella sottocategoria “gestione centri di raccolta” restano valide fino alla loro naturale scadenza e le domande di iscrizione o rinnovo presentate prima dell’entrata in vigore continuano a essere esaminate secondo le disposizioni precedenti. Le imprese già iscritte devono tuttavia aggiornare entro un anno la formazione degli addetti secondo i contenuti del decreto del 26 marzo 2026; tale corso sarà valido anche ai fini dell’aggiornamento necessario per il successivo rinnovo. La Deliberazione entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Albo.


