È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie L, del 18 settembre 2026 una rettifica del Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). La rettifica, identificata come 2026/90776, interviene sul testo del Regolamento pubblicato il 22 gennaio 2025, che modifica il Regolamento (UE) 2019/1020 e la Direttiva (UE) 2019/904 e abroga la Direttiva 94/62/CE. La data di messa a disposizione è quindi il 18 settembre 2026.
Il documento, composto da una sola pagina, apporta due correzioni puntuali all’articolo 3, punto 15), lettere c) e d) del PPWR, vale a dire alla definizione di “produttore”. La modifica è particolarmente significativa perché tale qualifica è centrale nell'individuazione dei soggetti interessati dagli obblighi previsti dal Regolamento, compresi quelli collegati alla responsabilità estesa del produttore.
La prima rettifica riguarda la lettera c). Nel testo pubblicato nel 2025 era previsto il caso in cui un fabbricante, importatore o distributore, stabilito in uno Stato membro o in un Paese terzo, mette per la prima volta a disposizione nel territorio di un altro Stato membro, direttamente ai “consumatori”, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, monouso o riutilizzabili, oppure prodotti contenuti in altri imballaggi. Con la rettifica, il riferimento ai “consumatori” viene sostituito con quello, più ampio, agli “utilizzatori finali”.
La seconda correzione interessa la lettera d) della stessa definizione. Il testo viene riformulato per stabilire correttamente il caso in cui il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta nel territorio di un altro Stato membro, direttamente agli utilizzatori finali, prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli contemplati dalla lettera c). La rettifica corregge quindi sia la formulazione grammaticale precedente sia il riferimento ai destinatari, uniformandolo al concetto di “utilizzatori finali”.
L’intervento non modifica altre disposizioni del PPWR e non introduce una nuova disciplina autonoma: il suo contenuto è circoscritto alle due correzioni della definizione di produttore contenuta nell’articolo 3, punto 15). Per gli operatori è tuttavia opportuno tenerne conto nella lettura del testo del Regolamento e, in particolare, nell’individuazione del soggetto che assume la qualifica di produttore nelle operazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione.


