RENTRI: definite le modalità di uso dell’xFIR in caso di indisponibilità del servizio

02/16/2026

Il 5 febbraio 2026 è stato adottato dalla Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica il Decreto direttoriale n. 25, recante le “Modalità operative da adottare nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale (FIR digitale) non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria”. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale del MASE e sul portale RENTRI nella medesima data.

Il decreto si inserisce nel quadro normativo delineato dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, attuativo dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, e integra le precedenti disposizioni contenute nel decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025, estendendo le misure emergenziali anche alla gestione del FIR in formato digitale, la cui obbligatorietà decorre dal 13 febbraio 2026.

Il provvedimento disciplina in modo dettagliato le procedure di emergenza da attivare qualora si verifichi una mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI (servizi web, interoperabilità, APP RENTRI FIR digitale, certificato di firma remota), distinguendo tra due fattispecie: indisponibilità dei servizi centrali del sistema e indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale dell’operatore per cause esterne e non imputabili a negligenza. Nel caso di indisponibilità dei servizi RENTRI, il decreto consente agli operatori di adottare specifiche misure sostitutive. Tra queste, la possibilità di emettere il FIR in formato cartaceo secondo le modalità previste dal D.M. n. 59/2023, nonché di integrare manualmente la stampa del FIR digitale in caso di impossibilità di aggiornamento durante il trasporto o in fase di accettazione da parte del destinatario.

È inoltre previsto che, una volta ripristinati i servizi, i dati possano essere trasmessi al RENTRI il primo giorno lavorativo successivo alla chiusura dell’evento, anche oltre le scadenze ordinarie, con tracciatura automatica della data di invio . Particolare attenzione è dedicata anche alla indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale dell’operatore. In tali casi, oltre alla gestione cartacea del FIR, è richiesto l’invio di una dichiarazione formale di indisponibilità tramite PEC all’indirizzo dedicato, con indicazione delle cause, dei tentativi di ripristino e delle misure adottate. Il modello di dichiarazione è riportato in appendice al decreto .

Il decreto stabilisce inoltre che l’evento di indisponibilità sia attestato mediante avviso pubblicato nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI, che costituisce riferimento ufficiale per la validità delle procedure emergenziali. Le modalità straordinarie restano applicabili fino al termine del primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di chiusura dell’evento.

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: Decreto Direttoriale del 05 febbraio 2026, n. 25 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

: Modalità operative in caso di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale.

: 02/16/2026

: Tutte le imprese

: RENTRI

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