Cantieri: introdotta la patente a crediti
Con il D.L. 02 marzo 2024, n. 19 (pubblicato nella G.U.R.I. del 02 marzo 2023, n. 52), il Governo italiano introduce il "Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti". Nello specifico, il nuovo Decreto, attraverso il comma 19 dell'art. 29, riscrive integralmente l'art. 27 del D.Lgs. 81/2008.
Le nuove prescrizioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 81/2008). Esse prevedono:
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Il possesso, per le imprese e i lavoratori autonomi, della cd. "patente a crediti" per poter lavorare nei cantieri temporanei o mobili. La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti. Per poter operare nei cantieri, è necessario che il punteggio sia pari o superiore a 15 crediti. Non sono tenute al possesso della patente "le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA" (a sensi dell'art. 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023).
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Le informazioni relative alla patente "confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso" (ai sensi dell'arti. 19 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79). Un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali individuerà "le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente".
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La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) previa il possesso, da parte del richiedente, delle seguenti caratteristiche: iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; adempimento degli obblighi formativi per datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008); possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
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La patente subisce decurtazioni "correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo". Nello specifico, sono previste decurtazioni a seguito di: accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I (gravi violazioni in materia di sicurezza) del D.Lgs. 81/2008 (meno dieci crediti); accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI (elenco di lavori che espongono a rischi particolari per la sicurezza) del D.Lgs. 81/2008 (meno sette crediti); provvedimenti sanzionatori in materia di lavoro irregolare (ai sensi dell'art. 3, commi 3 e seguenti, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2002, n. 73, meno cinque crediti); riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata la morte (meno venti crediti; in questo caso, è possibile anche la sospensione della patente da parte dell'INL fino a 12 mesi), un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale (meno quindici crediti), un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni (meno dieci crediti).
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I crediti decurtati "possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti [...], dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro". I crediti riacquistati non possono superare complessivamente il numero di quindici.
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Inoltre, i crediti decurtati possono essere recuperati "trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti", previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza", "la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti".
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Il punteggio è incrementato "di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30" del D.Lgs 81/2008 (MOG ai sensi del D.Lgs. 231/2001).
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In caso di lavori all'interno di un cantiere con "patente a crediti" inferiore a 15, è prevista la "sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000".
L'onere di verifica del possesso della "patente a crediti" è in capo al Committente o al Responsabile dei lavori (inserimento, da parte del nuovo Decreto, della lettera b-bis al comma 9 dell'art 90 del D.Lgs. 81/2008). Tale previsione è punita con la "sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro".
Il Decreto, entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, prevede l'applicazione della nuova "patente a crediti" a partire dal 01 ottobre 2024.