Quando "inizia" il reato di emissione in atmosfera non autorizzata

FATTO.

Con sentenza del 16/04/2019, la Corte di Appello confermava la sentenza del 09/03/2017 del Tribunale con la quale R. M. e R. G. erano stati dichiarati responsabili del reato di cui all'art. 110 cod.pen. e 279, comma 1, D.lgs n.152/2006 in relazione all'art. 269, comma 2, stesso decreto (capo A- perché in concorso tra loro e quali legali rappresentanti della ditta "R. L. snc di R. M. & C", avente ad oggetto produzione di legname esercitavano tale attività senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione alle emissioni in atmosfera) e del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256, commal lett. a) d.lgs n.152/2006 (capo B- perché in concorso tra loro e quali legali rappresentanti della ditta "R. L.snc di R. M. &C, depositavano in maniera incontrollata rifiuti speciali pericolosi nell'area di pertinenza della ditta, costituiti da mezzo meccanico semovente fuori uso e non bonificato e olio minerale esausto stoccato per periodo superiore ad un anno) e condannati alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.333,00 di ammenda ciascuno.

RICORSO.

Gli imputati hanno proposto ricorso adducendo quattro motivazioni. Due in particolare sono le seguenti:

- erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto che la lavorazione della "cippatura" fosse assimilabile ad un'attività volta a produrre emissioni in atmosfera equiparabili a quelle di uno "stabilimento";

- i giudici di merito avevano ritenuto integrato il reato contestato al capo a) sul mero presupposto che un tecnico ARPAT aveva scorto delle polveri di legno all'interno della R. L. durante le operazioni di carico e movimentazione del legname ed aveva mal interpretato la circostanza che l'attività veniva sospesa nei giorni ventosi ritenendo che ciò avvenisse al fine di evitare il diffondersi di sostanze volatili, mentre la finalità era economica e di conservazione della merce oggetto di vendita.

CORTE DI CASSAZIONE.

Il ricorso è infondato. Per quanto attiene ai due motivi succitati, il reato di cui all'art. 279, comma 1, D.lgs n. 152/2006 si connota quale reato permanente, formale e di pericolo, che non richiede neppure che l'attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza. La contravvenzione, quindi, prescinde dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l'appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l'ambiente.

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