Prevenzione Incendi: Pubblicato il D.P.R. di modifica alla prevenzione incendi

09/26/2011

Nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22/09/2011 è stato pubblicato il D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 "Regolamento semplificazione amministrativa di procedimenti in materia di prevenzione incendi".
Il Regolamento, in vigore dal 7/10/2011, cambia in modo radicale l'attuale normativa della prevenzione incendi in particolare nelle modalità di presentazione delle pratiche, dei controlli relativi e nei tempi di autorizzazione.
Il provvedimento prosegue nello snellimento dell'attività amministrativa prevista dalla Legge n. 122/2010.
Le principali novità:

  1. Nuovo elenco di attività soggette suddivise in tre categorie definite A - B - C (in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità) con rischio e adempimenti crescenti;
  2. Gli adempimenti per l'autorizzazione saranno proporzionali alla complessità delle attività, dove l'inizio delle attività avverrà sempre mediante SCIA:
    A. - applicazione dei principi della SCIA e presentazione istanza su modulistica predefinita; previsti, entro 60 gg dalla presentazione dell'istanza, controlli a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività (con potere di sospensione e possibilità di prescrizioni)
    B. - presentazione istanza su modulistica predefinita - esame del progetto, da parte dei VVF, che entro 30 giorni possono richiedere integrazione ed entro 60 giorni dalla consegna della documentazione completa si esprimono. Sono previsti, entro 60 gg dalla presentazione dell'istanza, controlli a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività (con potere di sospensione e possibilità di prescrizioni)
    C. - presentazione istanza su modulistica predefinita - esame del progetto, da parte dei VVF, che entro 60 giorni effettuano controlli mediante visite tecniche e in caso di conformità viene rilasciato il certificato di prevenzione incendi entro 15 gg; mentre in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.
  3. RINNOVO: è prevista una unica scadenza quinquennale per tutti i procedimenti, al termine dalla quale il titolare dell'attività invia una dichiarazione di conformità, corredata dalla prescritta documentazione che attesti l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. L'attestazione di conformità sostituisce quindi, il rinnovo del certificato e la perizia giurata prevista dal vigente regolamento.

#Aggiornamenti #Sicurezza - Prevenzione incendi

: Legge n. 122/2010, D.P.R. n. 151/2011

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: 09/26/2011

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