Con la Legge 13 dicembre 2024, n. 203 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2024, n. 303), il Governo italiano ha introdotto modifiche significative al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le novità sono mirate a rafforzare gli strumenti di prevenzione e vigilanza, semplificando al contempo alcune procedure.
Tra le principali modifiche si segnalano:
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Composizione della Commissione per gli interpelli. L’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 è stato aggiornato prevedendo una Commissione composta da rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute e delle Regioni, con competenze giuridiche. Questa Commissione, che non comporterà costi aggiuntivi per la finanza pubblica, fornirà risposte autorevoli e coordinate su quesiti relativi all’applicazione della normativa.
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Relazione annuale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Introdotto un nuovo articolo, il 14-bis, che indica al Ministro del Lavoro di presentare alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull’andamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle misure programmate per l’anno in corso.
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Aggiornamenti relativi al medico competente e alle visite mediche. Modifiche all’articolo 41 introducono la possibilità di svolgere la visita medica preventiva anche in fase preassuntiva. Inoltre, è data possibilità al medico competente di tenere conto, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari, delle risultanze di esami e indagini già effettuati dal lavoratore, conservandone copia nella cartella sanitaria e di rischio, al fine di evitarne la ripetizione. Infine, è confermato l’obbligo di visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenze, per motivi di salute, di durata superiore a 60 giorni continuativi, previsto dalla normativa vigente, però qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente che, comunque, è tenuto ad esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
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Nuove regole per l’uso di locali sotterranei o semisotterranei. L’articolo 65 è stato riformato consentendo l’utilizzo di tali spazi solo in assenza di agenti nocivi e previa comunicazione e documentazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), allegando la documentazione che lo stesso INL riterrà necessaria e renderà nota con apposita modulistica.
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Verifica periodica dei medici competenti. L’articolo 38 dispone che il Ministero della Salute utilizzi i dati dell’anagrafe formativa per garantire il mantenimento dei requisiti da parte dei medici competenti.
La legge entrerà in vigore il 12 gennaio 2025.
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