Prassi tollerate e responsabilità del CDA nelle società di capitali

01/24/2020

FATTO.

Il lavoratore stava trasferendo delle lastre di travertino dalla levigatrice alla stuccatrice quando, a causa del mancato funzionamento delle fotocellule presenti sull'impianto, rimaneva incastrato tra il carrello mobile e la rulllera fissa, riportando lesioni personali dalle quali derivava una malattia guarita in oltre quaranta giorni.

SENTENZA DI SECONDO GRADO.

La Corte di Appello ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale con la quale G.E., consigliere delegato, è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 cod. pen., per aver cagionato per colpa lesioni personali a D.B., commettendo il fatto con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e per imprudenza, imperizia, negligenza.

RICORSO.

G.E. presenta ricorso alla Corte di Cassazione adducendo, tra gli altri, due motivi:

- la Corte di Appello ha ritenuto la responsabilità del G.E. perché consigliere delegato e in quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi come referente; ma tale documento non attribuisce alcuna qualifica tipizzata dal legislatore. Egli risulta indicato nel DVR come dirigente con funzioni di 'responsabile e commerciale e produzione', mentre altra persona, F.F., viene qualificato come preposto, con funzioni di capo cantiere;

- si denuncia il vizio della motivazione perché la Corte di Appello ha ritenuto che il G.E. avesse di fatto esercitato le funzioni di responsabile della sicurezza senza però che taluno abbia riferito circostanze dalle quali desumere l'esercizio di un potere di fatto.

CORTE DI CASSAZIONE.

Il ricorso è inammissibile. Secondo la giurisprudenza della Corte, nelle società di capitali, gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni posti dalla legge a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, salvo il caso di delega, validamente conferita, della posizione di garanzia.

La presenza di altri gestori del rischio da lavoro non costituisce di per sé ragione di esonero da responsabilità del datore di lavoro. Nel caso specifico, secondo la ricostruzione, l'infortunio si è determinato perché posta in essere una procedura di lavoro non conforme alle regole cautelari, in quanto erano state disattivate le fotocellule che comandavano l'arresto del macchinario ove il lavoratore fosse entrato nel loro campo di azione. Tali prassi era tollerata dal G.E..

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: Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 03 gennaio 2020, n. 54

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: 01/24/2020

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