Videosorveglianza: il consenso del lavoratore non sostituisce l'accordo sindacale

01/24/2020

FATTO.

Con sentenza del 30/04/2019, il Tribunale dichiarava G.D. colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4 della Legge 300/1970, e lo condannava alla pena di tremila euro di ammenda; allo stesso, quale datore di lavoro, era contestato di aver installato un sistema di videosorveglianza, idoneo a controllare l'attività dei dipendenti, in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali.

RICORSO.

G.D. presenta ricorso alla Corte adducendo che il Tribunale si sarebbe limitato ad una formale ed astratta affermazione di principi giurisprudenziali, senza esaminare la vicenda concreta. Egli infatti aveva formalizzato un accordo, sottoscritto dal ricorrente ed i dipendenti, nel luglio 2014.

CORTE DI CASSAZIONE.

Il ricorso è infondato. Secondo quanto prescritto dall'art. 4 della Legge 300/1970, l'installazione di apparecchiature (da impiegare esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale ma dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori) deve essere sempre preceduta da una forma di codeterminazione (accordo) tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Se l'accordo (collettivo) non è raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l'installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo da parte dell'autorità amministrativa (Direzione territoriale del lavoro) che faccia luogo del mancato accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, cosicché, in mancanza di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l'installazione dell'apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata.

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: Sentenza Cassazione Penale, Sez. 3, 17 gennaio 2020, n. 1733

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: 01/24/2020

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