Interpello 04/2019: tenuta della documentazione sanitaria
Il quesito posto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) riguarda la conservazione dei dati in capo al Medico Competente.
I quesiti sono due:
- se sia giustificata la richiesta al Medico Competente di inserire dati sanitari in un database aziendale complesso;
- se non sarebbe più opportuno limitare l'inserimento al giudizio di idoneità ed alle limitazioni, lasciando ad altri files, nelle uniche disponibilità del Medico, i dati più "personali", considerato il fatto che l'Amministrazione di sistema del database complesso è lo stesso Datore di lavoro (o un lavoratore dipendente dallo stesso individuato).
Le risposte della Commissione sono le seguenti:
- è consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal D.Lgs. 81/2008 (in particolare, sulla base degli artt. 25 e 53);
- è necessario adottare soluzioni concordate tra Datore di lavoro e il Medico Competente che garantiscano l'accessibilità ai suddetti dati (relativi alle cartelle sanitarie e di rischio) soltanto al Medico, impedendo sia al Datore di lavoro che all'Amministratore di sistema di potervi accedere.