Nomina Addetti Prevenzione e Protenzione antincendio

05/05/2011

Sanzione Prevista: Datore di Lavoro - Dirigente: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000

Il Datore di Lavoro (o suo Delegato per la Sicurezza) ha l'obbligo di designare i lavoratori addetti all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, nonché di evacuazione dei luoghi di lavoro (ossia i cd. Addetti Antincendio).

La norma non fissa un numero minimo di Addetti; l'art. 6 del DM 10/03/1998 parla di "uno o più lavoratori". È comunque chiaro che in azienda deve sempre essere presente almeno un Addetto. Il numero di Addetti deve essere quindi sufficiente a coprire tutti gli orari e i turni dell'azienda e a far fronte alle eventuali assenze per ferie o malattia. È pertanto buona prassi nominare almeno 2 o 3 Addetti.

Gli Addetti Antincendio hanno diritto ad una formazione specifica, conforme a quanto definito dall'All. IX del DM 10/03/1998:

-        Luoghi a Rischio Incendio Basso: corso specifico di 4 ore;

-        Luoghi a Rischio Incendio Medio: corso specifico di 8 ore;

-        Luoghi a Rischio Incendio Elevato: corso specifico di 16 ore.

Tale corso deve essere periodicamente aggiornato. La norma tuttavia non fissa né una periodicità né un monte ore specifici per tale aggiornamento. La prova di evacuazione, meglio se preceduta da un piccolo corso di ripasso rivolto specificatamente agli Addetti, è considerata un valido aggiornamento.

I lavoratori Addetti operanti nei luoghi di lavoro elencati nell'All. IX del DM 10/03/1998 devono ottenere l'Attestato di Idoneità Tecnica attraverso un esame al Comando Provinciale dei VV.F..

Il ruolo di Addetto Antincendio può essere svolto direttamente dal Datore di Lavoro (art. 34 del D.Lgs. 81/2008), il quale deve comunque frequentare i corsi specifici suddetti. Qualora il Datore di Lavoro abbia nominato un RSPP terzo (interno o esterno all'azienda), egli può svolgere il ruolo di Addetto Antincendio solo nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori; qualora invece il Datore di Lavoro svolga anche il compito di RSPP (nei casi previsti dalla legislazione vigente), tale soglia di 5 lavoratori non si pone.


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#Documenti #Default

: D.Lgs. 81/2008 18 c. 1 lett. b), 1rt. 43 c. 1 lett. b)

:

: 05/05/2011

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