Interpello 08/2019: comunicazione dei dati aggregati da parte dei medici competenti

12/17/2019

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha risposto a due quesiti circa la comunicazione dei dati dell'Allegato 3B del D.Lgs. 81/2008. Entro il primo trimestre di ogni anno, il Medico Competente è tenuto, ai sensi dell'art. 40 comma 1 del succitato Decreto, a comunicare per via telematica "le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria".

I quesiti posti alla Commissione sono stati i seguenti:

- quale medico ha l'obbligo di adempiere a detta comunicazione, in caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell'anno di Medici Competenti diversi;

- se sia necessario l'invio dei dati anche qualora l'anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria.

Con interpello n. 08/2019, pubblicato il 02 dicembre 2019, la Commissione risponde come segue:

- per quanto riguarda il primo quesito, non essendo nei testi di legge disciplinato il caso dell'avvicendamento, ci si rifà alle regole operative stabilite da INAIL, ossia "l'obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell'anno interessato dalla raccolta delle informazioni";

- per quanto riguarda il secondo quesito, "l'obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l'inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale".

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