Recepita la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia

06/09/2013

Il Decreto Legge n. 63 del 04/06/2013 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 06/05/2013, recepisce la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica in edilizia (cosiddetta "Direttiva EPBD recast") e mira a dare un'adeguata risposta alla necessaria ed urgente esigenza di favorire la riqualificazione e l'efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell'Unione Europea e nell'approssimarsi della scadenza degli attuali benefici.

In via straordinaria è stato utilizzato lo strumento del decreto-legge (in luogo dell'ordinario decreto legislativo) per evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), avviata dalla Commissione europea per il mancato recepimento nei termini della direttiva stessa.

Per porre rimedio ad una procedura d'infrazione, la n. 2006/2378, aperta da parte della Commissione per via del non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga, il decreto-legge introduce importanti novità in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni. Il decreto si articola nei seguenti punti di base:

  • viene recepita la Direttiva 2010/31 in materia di prestazione energetica nell'edilizia e viene altresì completato il recepimento della Direttiva 2002/91/CE che la Direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga. Il tutto si sostanzia numerose modifiche al D.Lgs.192/2005;
  • viene adottata a livello nazionale una metodologia di calcolo della prestazione energetica degli edifici che tenga conto, tra l'altro, delle caratteristiche termiche dell'edificio, nonché degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda;
  • vengono fissati i requisiti minimi di prestazione energetica in modo da conseguire livelli ottimali in funzione dei costi. I requisiti minimi di prestazione energetica, da applicarsi agli edifici nuovi e a quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono riveduti ogni 5 anni;
  • nasce la definizione di «edifici a energia quasi zero» e viene redatta una strategia per il loro incremento tramite l'attuazione di un Piano nazionale che comprenda l'indicazione del modo in cui si applica tale definizione, gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici;
  • entro il 31/12/2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere progettati e realizzati come edifici a energia quasi zero. Gli edifici di nuova costruzione occupati dalle Amministrazioni pubbliche e di proprietà di queste ultime dovranno rispettare gli stessi criteri entro il 31/12/2018;
  • viene infine previsto un nuovo sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici (in sostanza il vecchio "Attestato di certificazione energetica" viene sostituito dal nuovo "Attestato di prestazione energetica"), che comprenda informazioni sul consumo energetico, nonché raccomandazioni per il miglioramento in funzione dei costi. La redazione dell'attestato sarà obbligatoria in caso di costruzione, vendita ed anche in caso di locazione di un edificio o di un'unità immobiliare, nonché per gli edifici occupati dalla Pubblica Amministrazione.

#Edilizia #Energia #Normative #Default

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: 06/09/2013

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