DURC: adeguamenti operativi alla luce del Decreto del Fare
La Circolare INAIL del 20/09/2013 «DURC. Art. 31 DL 69/2013 convertito nella legge 98/2013. Primi adeguamenti effettuati con il rilascio della versione 4.0.1.28 dell'applicativo Sportello unico previdenziale» fornisce spiegazioni in merito alle novità sul DURC introdotte dal D.L. 69/2013 (Decreto Fare) ed ai chiarimenti forniti in materia dalla Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 36/2013.
La Circolare ricorda che una delle novità più rilevanti riguarda il periodo di validità del DURC che è ora di 120 giorni dall'emissione, per i certificati rilasciati:
- per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale;
- per i lavori edili tra soggetti privati, fino al 31/12/2014.
Si ricorda inoltre che nella Circolare ministeriale 36/2013 è stato precisato che la validità di 120 giorni dei DURC acquisiti dalle stazioni appaltanti per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa alla sussistenza del requisito di ordine generale previsto dall'art. 38, comma 1, lett. i), del D. Leg.vo 163/2006 decorre dalla data indicata nel certificato di verifica della dichiarazione sostitutiva, anziché dalla data di rilascio.
Infine, le nuove disposizioni hanno stabilito che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare il DURC rilasciato per i contratti pubblici in corso di validità e acquisito d'ufficio per la verifica della dichiarazione sostituiva anche per l'aggiudicazione e la stipula del contratto nonché per contratti diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito.
Si è dunque reso necessario aggiornare le diciture sui certificati riguardanti il periodo di validità, che sono elencate nella Circolare in commento, suddivise per richiedente e tipo di richiesta.