Rischio di incidenti rilevanti: nuova direttiva europea

07/30/2012

Pubblicata sulla G.U.U.E. L197 del 24/07/2012 la Direttiva CEE/CEEA/CE 4 luglio 2012, n. 18 "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio".

La Direttiva entra in vigore dal 13 agosto 2012.

La direttiva stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose così come classificate negli allegati al provvedimento e a limitare le loro conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, al fine di assicurare in modo coerente ed efficace un elevato livello di protezione in tutta l'Unione.

La direttiva non si applica ai seguenti soggetti:

a) agli stabilimenti, agli impianti o ai depositi militari;

b) ai pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti derivanti dalle sostanze;

c) al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e al trasferimento da e verso un altro modo di trasporto alle banchine, ai moli o agli scali ferroviari di smistamento, al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

d) al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

e) allo sfruttamento, vale a dire l'esplorazione, l'estrazione e la preparazione di minerali in miniere e cave, anche mediante trivellazione;

f)  all'esplorazione e allo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi;

g) allo stoccaggio di gas in siti sotterranei offshore, compresi i siti di stoccaggio dedicati e i siti in cui si effettuano anche l'esplorazione e lo sfruttamento di minerali, tra cui idrocarburi;

h) alle discariche di rifiuti, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo. In deroga ai punti e) e h) del primo comma, lo stoccaggio sotterraneo sulla terraferma di gas in giacimenti naturali, acquiferi, cavità saline o miniere esaurite e le operazioni di preparazione chimica o termica e il deposito a esse relativo, che comportano l'impiego di sostanze pericolose nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti sostanze pericolose, sono inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

La direttiva è invece rivolta alle strutture e agli impianti così come definiti all'art. 3 e cioè:

  • «stabilimento», tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;
  • «stabilimento di soglia inferiore», uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato I, ma in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1, o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I;
  • «stabilimento di soglia superiore», uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell'allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I;
  • «stabilimento adiacente», uno stabilimento ubicato in prossimità tale di un altro stabilimento da aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
  • «nuovo stabilimento»:

a) uno stabilimento che avvia le attività o che è costruito il 1 o giugno 2015 o successivamente a tale data;

b) un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data, per modifiche ai suoi impianti o attività che determinino un cambiamento del suo inventario delle sostanze pericolose;

  • «stabilimento preesistente», uno stabilimento che il 31 maggio 2015 rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 96/82/CE e che a decorrere dal 1° giugno 2015 rientra nell'ambito di applicazione della presenza direttiva, senza modifiche della sua classificazione come stabilimento di soglia inferiore o stabilimento di soglia superiore;
  • «altro stabilimento», un sito di attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, o uno stabilimento di soglia inferiore che diventa uno stabilimento di soglia superiore o viceversa, il 1° giugno 2015 o successivamente a tale data;
  • «impianto», un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi sia a livello suolo che a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;
  • «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto oppure, ove la normativa nazionale lo preveda, a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso.

La direttiva 96/82/CE è abrogata dal 1° giugno 2015.

La materia della prevenzione degli incidenti rilevanti è stata disciplinata nel corso del tempo dalle seguenti direttive:

  • direttiva 82/501/CEE ("Seveso I", dal nome della città italiana investita dalla nube di diossina prodottasi a seguito di un incidente nel 1976), recepita in Italia con il DPR 17 maggio 1988, n. 175;
  • direttiva 96/82/CE ("Seveso II"), recepita in Italia con D.Lgs. 334/99.

Successivi provvedimenti, di seguito indicati, hanno apportato alla "Seveso II" modifiche e correzioni che sono state integrate al testo di base:

  • la direttiva 2003/105/CE (emanata a seguito dell'incidente di Tolosa e da alcuni impropriamente battezzata "Seveso III");
  • Regolamento (CE) n. 1882/2003;
  • Regolamento (CE) n. 1137/2008.

La nuova direttiva "Seveso III" mira non solo ad allinearsi al nuovo schema di classificazione delle sostanze chimiche ma anche ad introdurre una serie di novità in tema di informazione del pubblico, partecipazione e accesso alla giustizia.

Se da un lato la nuova disciplina migliorerà l'accesso alle informazioni sugli impianti a rischio di incidente rilevante, dall'altro lato viene prevista una maggiore frequenza delle ispezioni degli impianti a rischio "limitato" (almeno una volta ogni tre anni), con la possibilità di nuovi controlli qualora vi siano denunce o sospetto di violazione delle regole.

Ulteriormente, per ridurre il rischio di "effetti domino", qualora l'ubicazione e la prossimità degli stabilimenti siano tali da poter aumentare la probabilità di incidenti rilevanti o da aggravarne le conseguenze, i gestori dovranno collaborare nello scambio delle informazioni appropriate e nell'informazione al pubblico, comunicando all'autorità competente una serie di opportune informazioni.

Sotto tale profilo i gestori dovranno comunicare, ad esempio, le informazioni sull'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e i fattori passibili di causare un incidente rilevante o di aggravarne le conseguenze, comprese informazioni, se disponibili, sugli stabilimenti adiacenti, su siti che non rientrano nell'ambito di applicazione della stessa "direttiva Seveso III", aree e sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

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: 07/30/2012

: Impianti a rischio di incidente rilevante così come definiti dall’art. 3 della direttiva

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