Fotovoltaico: chiarimenti su installazione su edifici e su moduli fotovoltaici ed inverter

10/01/2012

Il GSE ha fornito, in data 06/09/2012, alcuni chiarimenti sulla definizione di edificio energeticamente certificabile e sulle certificazioni ed attestazioni riguardanti i moduli fotovoltaici ed i gruppi di conversione (inverter) necessarie per l'ammissione alle tariffe incentivanti previste dal Quinto Conto Energia di cui al D.M. 05/07/2012.

In particolare, in merito alla definizione di edificio energeticamente certificabile si precisa che:

  • gli edifici devono essere provvisti di un impianto termico destinato ad una adeguata climatizzazione invernale, così come definito nel D. Leg.vo. 192/2005;
  • le altezze minime interne e le superfici utili dei locali devono rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia (D.M. 05/07/1975.

In caso di installazione di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative su edifici di nuova costruzione, tali edifici devono rispettare i requisiti energetici previsti dalla normativa vigente in materia.

In caso di installazione di un impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative su un edificio esistente, in sostituzione di elementi edilizi preesistenti, l'intervento si configura come un intervento di ristrutturazione così come definito al comma 4, art. 4 del D.P.R 59/2009 e pertanto devono essere rispettati i requisiti energetici previsti dalla normativa vigente in materia.

Successivamente, il 24/09/2012, il GSE ha ulteriormente precisato che la definizione di «edificio energeticamente certificabile» si applica ai soli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative di cui all'art. 8 e Allegato 4 del D.M. 05/07/2012, e che a tale riguardo un edificio risulta energeticamente certificabile, anche in assenza di un impianto termico, purché esista un fabbisogno energetico da soddisfare, al fine di garantire un adeguato comfort termico.

#Energia #Normative #Default

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: 10/01/2012

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