SISTRI: pagamento contributo anno 2011

01/26/2011

Il Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009, che ha istituito il sistema SISTRI, in merito al contributo annuo ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento dello stesso sistema, stabilisce all'art. 4, comma 3 quanto segue:

"Il contributo si riferisce all'anno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio e va versato, in sede di prima applicazione, entro la scadenza dei termini per l'iscrizione di cui all'art. 3 comma 1. Negli anni successivi il contributo va versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale i contributi si riferiscono. […omissis…]" .

Il Decreto Ministeriale 9 luglio 2010, a modifica e integrazione del succitato D.M. 17 dicembre 2009, stabilisce, all'art. 6 comma 1, i nuovi contributi agevolati che enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi devono versare per l'iscrizione al SITRI. I nuovi importi agevolati di contributi sono dovuti dai soggetti che rispondono a due requisiti: quello della dimensione aziendale (trattasi di enti ed imprese aventi un numero di addetti fino a 10 unità) e quello della produzione annua di modesti quantitativi di rifiuti pericolosi. Tali importi, per i predetti soggetti, sostituiscono quelli previsti inizialmente per le medesime categorie di operatori dal D.M. 17 dicembre 2009.

I nuovi contributi sono riportati nella seguente tabella:

 

Enti e imprese produttori rifiuti pericolosi

Addetti per unità locale

Quantitativi annui

Contributo

Da 1 a 5

Fino a 200 kg

euro 50

Da 1 a 5

Oltre 200 e fino a 400 kg

euro 60

Da 6 a 10

Fino a 400 kg

euro 60

Imprenditori agricoli

Da 1 a 5

Fino a 200 kg

euro 30

Da 1 a 5

Oltre 200 e fino a 400 kg

euro 50

Da 6 a 10

Fino a 400 kg

euro 50

Comuni con meno di 5000 abitanti

euro 60

 

I soggetti che, alla data di entrata in vigore del DM 9 luglio 2010, hanno già provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errore hanno versato somme maggiori rispetto al dovuto hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per gli anni successivi.

A tal fine i predetti soggetti devono inoltrare un'apposita domanda al Sistri, mediante posta elettronica, all'indirizzo conguagliosistri@sistri.it, o via fax al numero verde 800 05 08 63, utilizzando il modello "Modulo per la richiesta di conguaglio" disponibile sul sito internet www.sistri.it.

 

Per tutti gli altri soggetti il contributo da versare, stabilito inizialmente dal D.M. 17 dicembre 2009, rimane invariato.

Riassumendo:

  1. contributo SISTRI/anno 2011;
  2. il codice fiscale dell'Operatore;
  3. il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione

 

  1. il numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero
  2. il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario;
  3. l'importo del versamento;
  4. il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.

 

 

Da notizie dell'ultima ora si è appreso che il Ministero dell'Ambiente sembra stia predisponendo un decreto di proroga al 30 aprile 2011 della relativa scadenza. Pertanto, chi volesse, può attendere per il pagamento del contributo fino all'ultimo giorno utile (31 gennaio 2011).

#Aggiornamenti #Ambiente - Rifiuti/SISTRI/RAEE

: D.M. 17/12/2009

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: 01/26/2011

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