Con la Deliberazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare del 19 Maggio 2010, prot.n. 01/CN/ALBO
sono emanate specifiche direttive sull'iscrizione all'Albo gestori
ambientali dei distributori e installatori di AEEE nonché dei
gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
La delibera è stata emanata al fine di uniformare su tutto il
territorio nazionale l'applicazione delle disposizioni di cui al
D.M. 8 marzo 2010, n. 65. Tale decreto, previsto dal D.Lgs.
151/2005, individua specifiche modalità semplificate per la
raccolta e il trasporto dei RAEE introducendo il cosiddetto ritiro
"uno contro uno" e disponendo l'obbligo d'iscrizione in un apposita
sezione dell'Albo delle imprese che svolgono le attività di
raggruppamento e trasporto dei RAEE disciplinate dallo stesso
decreto.
I soggetti obbligati all'iscrizione presenteranno comunicazione
alla Sezione regionale o provinciale competente, secondo l'Allegato
A alla deliberazione, che procederà alla verifica e alla
sussistenza delle condizioni previste per l'acquisizione della
certificazione di cui all'art. 10, comma 4, della legge 31 maggio
1965, n.575. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione la
Sezione competente emetterà il provvedimento di iscrizione oppure
disporrà con provvedimento motivato il rigetto della
comunicazione.
Così come previsto dall'art. 11 del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, per
la prima applicazione l'obbligo di iscrizione si intende assolto,
fino alla pronuncia della Sezione, con la presentazione della
comunicazione.


