Certificati verdi per le biomasse
Il Decreto 2 marzo 2010, "Attuazione della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione
di energia elettrica", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103
del 05/05/2010, stabilisce le modalità con le quali è garantita la
tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa affinché la
produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da
tale fonte possa essere incentivata mediante il rilascio di
certificati verdi, con l'applicazione del coefficiente
moltiplicativo k=1,8.
Il Decreto riporta all'art. 2 le seguenti definizioni:
a) «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di
allevamento e forestali»: la parte biodegradabile dei prodotti,
rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente
sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie
connesse;
b) «biomassa da intese di filiera»: la biomassa e il biogas di cui
alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o
contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto
legislativo n. 102 del 2005;
c) «biomassa da filiera corta»: la biomassa e il biogas di cui al
punto a) prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di
produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio
è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra
l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini
amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione
della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al
presente decreto.