Certificati verdi per le biomasse

01/08/2011

Il Decreto 2 marzo 2010, "Attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla tracciabilità delle biomasse per la produzione di energia elettrica", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 05/05/2010, stabilisce le modalità con le quali è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità della biomassa affinché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, con l'applicazione del coefficiente moltiplicativo k=1,8.
Il Decreto riporta all'art. 2 le seguenti definizioni:
a) «biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali»: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;
b) «biomassa da intese di filiera»: la biomassa e il biogas di cui alla lettera a), prodotti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005;
c) «biomassa da filiera corta»: la biomassa e il biogas di cui al punto a) prodotti entro il raggio di 70 km dall'impianto di produzione dell'energia elettrica. La lunghezza del predetto raggio è misurata come la distanza in linea d'aria che intercorre tra l'impianto di produzione dell'energia elettrica e i confini amministrativi del comune in cui ricade il luogo di produzione della biomassa, individuato sulla base della tabella B allegata al presente decreto.

#Energia #Aggiornamenti

: Decreto 2 marzo 2010

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: 05/14/2010

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