Regione Veneto: modificata la Legge Urbanistica

01/23/2011

La Legge Regionale 23 dicembre 2010 n. 30 "Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" e successive modificazioni e disposizioni transitorie in materia di varianti urbanistiche", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 97 del 28/12/2010, modifica la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio".

L'articolo 5, interpretando le parole "sono sempre consentiti" di cui all'articolo 44, comma 5, della citata L.R. n. 11/2004, precisa che le stesse "sono da intendere nel senso che gli interventi cui si fa riferimento sono ammissibili anche in assenza dei requisiti soggettivi e del piano aziendale di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 44, ferme restando le disposizioni più restrittive previste negli strumenti urbanistici, purché le stesse non limitino gli interventi con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 44".

In esito all'interpretazione autentica fornita dalla Regione è possibile, quindi, ampliare le abitazioni situate in zona agricola fino al raggiungimento del limite massimo di 800 mc., a prescindere dal possesso dei requisiti indicati dall'articolo 44, commi 2 e 3, della l. n. 11 del 2004.

L'articolo 3 della l. reg. n. 30 del 2010 amplia, poi, la casistica degli interventi sempre ammissibili sugli immobili esistenti in zona agricola, affiancando alla manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c e d, del d. P. R. n. 380 del 2001 (Testo Unico dell'Edilizia).

L'articolo 2 della l. reg. n. 30 del 2010, modificando l'articolo 20, comma 1, della legge urbanistica, riduce il termine di adozione del piano urbanistico attuativo (PUA) di iniziativa privata da parte della Giunta comunale, portandolo da 60 giorni a 30 giorni dal ricevimento della proposta corredata dagli elaborati previsti.

L'articolo 2 modifica, poi, il citato articolo 20, comma 4, facendo obbligo al Consiglio Comunale di dichiarare, in sede di approvazione del PUA, le "eventuali disposizioni plano - volumetriche, tipologiche, formali e costruttive contenute nel piano urbanistico attuativo (PUA) al fine di consentire la realizzazione degli interventi mediante denuncia di inizio attività (DIA) ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni".

Tale ultima norma ammette la possibilità di effettuare gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica tramite denuncia di inizio attività (DIA sostitutiva di permesso di costruire) qualora gli stessi "siano disciplinati da piani attuativi ... che contengano precise disposizioni plano - volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti".

L'articolo 4 della l. reg. n. 30 del 2010, modifica l'articolo 48, comma 5, della legge urbanistica regionale, in merito agli effetti conseguenti all'approvazione del primo piano di assetto del territorio.

In esito alla modifica, con la quale è stato aggiunto il comma 5 bis all'articolo 48, il piano regolatore vigente, una volta approvato il primo piano di assetto del territorio, non si limita più ad assumere valore ed efficacia, bensì "diventa il piano degli interventi" per le parti compatibili con il PAT stesso.

Il successivo comma 5 quater, anch'esso aggiunto dalla l. reg. n. 30 del 2010, fa decorrere, quindi, i termini di cui all'articolo 18, comma 7, della legge urbanistica, ai sensi del quale "decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano (degli interventi, ndr.) decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio", dall'approvazione del primo PAT.

Conseguentemente, le previsioni contenute nel vigente piano regolatore, ancorché non soggette ad alcuna forma di decadenza, vengono ad essere assoggettate a decadenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione del piano di assetto del territorio.

Tale effetto non si determina nel caso di piano di assetto del territorio intercomunale (PATI) che disciplina solo parte del territorio dei comuni interessati, ovvero si occupa di specifici tematismi.

L'articolo 48, comma 1, della l. reg. n. 11 del 2004, vieta, salvo alcuni casi limitati, la possibilità di variare il piano regolatore generale vigente in attesa dell'approvazione del piano di assetto del territorio.

Successivamente, con l'articolo 6 della legge regionale n. 4 del 2008, il legislatore ha previsto che "le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1 ... possono essere adottate fino all'approvazione del piano degli interventi (PI), laddove non previsto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009" (termine prorogato al 31 dicembre 2010 dalla l. reg. n. 26 del 2009..

Decorso tale termine, il piano regolatore generale vigente non avrebbe potuto subire alcuna ulteriore modifica.

L'articolo 6, comma 1, della l. reg. n. 30 del 2010, abrogando l'articolo 6 della l. reg. n. 4 del 2008, proroga ulteriormente tale termine, laddove precisa che le varianti in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, "possono essere adottate fino all'approvazione del primo PAT (non più fino all'approvazione del piano degli interventi come originariamente previsto) e comunque non oltre il 31 dicembre 2011".

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: L.R. 23 aprile 2004 n. 11, L.R. 23 dicembre 2010 n. 30

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: 12/31/2010

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