AIA: novità sulle emissioni industriali

Il D.Lgs. 197/2026 aggiorna l’AIA con nuove regole su BAT, prestazioni ambientali e sistemi di gestione.

Il quadro italiano sull’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) cambia con il D.Lgs. 28 settembre 2026, n. 197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2026.

Il decreto recepisce la Direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali e modifica numerose disposizioni del D.Lgs. 152/2006. La revisione riguarda in particolare le condizioni dell’AIA, l’applicazione delle migliori tecniche disponibili, le prestazioni ambientali delle installazioni e i nuovi strumenti di gestione e controllo.

La disciplina aggiornata punta inoltre a migliorare l’efficienza nell’impiego delle risorse e a promuovere economia circolare e decarbonizzazione, contribuendo a un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente.


Come cambiano le condizioni dell’AIA


La nuova disciplina rafforza il ruolo delle migliori tecniche disponibili (BAT) nella definizione delle condizioni dell’Autorizzazione Integrata Ambientale.

Per i valori limite di emissione assume particolare rilievo l’intera gamma dei BAT-AEL, cioè i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili. Il gestore deve individuare le migliori prestazioni che l’installazione è in grado di raggiungere e mantenere, mentre l’autorità competente definisce i valori applicabili secondo quanto previsto dalle pertinenti conclusioni sulle BAT.

Accanto ai livelli relativi alle emissioni acquistano maggiore importanza i BAT-AEPL, ossia i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT, che riguardano anche aspetti quali consumo e riutilizzo dell’acqua, impiego delle risorse e produzione di rifiuti.

Per le conclusioni sulle BAT adottate dopo il 1° luglio 2026, la nuova disciplina prevede specifici valori di prestazione ambientale per l’acqua e livelli indicativi, accompagnati dal relativo monitoraggio, per rifiuti e altre risorse.

Le novità introdotte dalla revisione della direttiva IED erano già state approfondite nelle FAQ UE sulla Direttiva 2024/1785 sulle emissioni industriali.

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Sistema di gestione ambientale entro il 2030


Tra i nuovi adempimenti assume particolare rilievo l’obbligo di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale per le installazioni soggette ad AIA.

Per le installazioni già autorizzate il sistema deve essere operativo entro il 1° luglio 2030. Per quelle che ottengono l’AIA successivamente, la scadenza è collegata al termine previsto per la prima comunicazione relativa all’attuazione delle prescrizioni autorizzative.

Il sistema deve contribuire al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dell’installazione e comprendere misure relative, tra l’altro, a:

  • uso efficiente dell’energia e delle risorse;
  • consumo e riutilizzo dell’acqua;
  • prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti;
  • riduzione dell’utilizzo e delle emissioni di sostanze pericolose;
  • definizione di obiettivi e indicatori sugli aspetti ambientali significativi.


Il sistema deve essere sottoposto a un primo audit entro la scadenza applicabile e, successivamente, ad audit almeno ogni tre anni da parte di un organismo accreditato o di un verificatore ambientale.

I sistemi certificati secondo la UNI EN ISO 14001:2015 e quelli registrati ai sensi del regolamento EMAS sono riconosciuti come equivalenti secondo quanto previsto dalla nuova disciplina.


Maggiore attenzione agli effetti sulla salute


Il D.Lgs. 197/2026 rafforza anche la considerazione degli effetti sulla salute umana nell’ambito delle autorizzazioni e delle attività di controllo.

La disciplina prevede un maggiore coinvolgimento delle autorità sanitarie nella valutazione delle eventuali criticità e nella definizione delle condizioni necessarie a garantire un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente.

Per le installazioni di competenza statale sono inoltre previste specifiche modalità di coinvolgimento dell’ISPRA e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) nelle attività di monitoraggio e controllo.

Vengono parallelamente rafforzati gli strumenti di informazione e partecipazione del pubblico nell’ambito delle procedure previste dalla disciplina sulle emissioni industriali.


Procedure autorizzative verso la digitalizzazione


La riforma interviene anche sulla gestione dei procedimenti amministrativi, prevedendo la progressiva digitalizzazione delle procedure di autorizzazione.

Il termine previsto per lo sviluppo dei sistemi di autorizzazione elettronica è fissato al 31 dicembre 2035.


Nuove procedure per alcuni allevamenti di suini e pollame


Il decreto introduce inoltre una disciplina specifica per determinate installazioni di allevamento di suini e pollame, prevedendo procedure dedicate senza ricondurre automaticamente tutte le attività interessate al regime ordinario dell’AIA.

Alle Regioni spetta la definizione delle modalità con cui svolgere i procedimenti di autorizzazione o registrazione degli allevamenti interessati, insieme alle relative tariffe istruttorie e alle modalità di controllo.

Nella fase transitoria continuano a essere soggetti all’Autorizzazione Integrata Ambientale gli allevamenti intensivi che superano le soglie previste dalla disciplina, tra cui:

  • più di 40.000 posti per il pollame;
  • più di 2.000 posti per suini da produzione di oltre 30 kg;
  • più di 750 posti per le scrofe.


Entrata in vigore e adeguamento delle installazioni


Il D.Lgs. 197/2026 entra in vigore il 12 novembre 2026.

L’applicazione delle nuove disposizioni è accompagnata da termini e regimi transitori differenti in funzione delle installazioni interessate e delle specifiche prescrizioni previste dal decreto.

Per i gestori delle installazioni soggette ad AIA sarà quindi necessario verificare l’impatto delle nuove disposizioni sulla propria autorizzazione, con particolare attenzione a BAT-AEL, BAT-AEPL, sistema di gestione ambientale e relative scadenze di adeguamento.

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