La Commissione europea ha pubblicato le FAQ sulla direttiva (UE) 2024/1785 sulle emissioni industriali, raccolte nella Comunicazione C/2026/4834 “Domande e risposte sulla direttiva (UE) 2024/1785”.
Il documento è stato pubblicato e messo a disposizione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, Serie C, il 15 settembre 2026. L’obiettivo è supportare autorità nazionali, imprese e cittadini nel recepimento e nell’applicazione del quadro normativo riveduto, fornendo chiarimenti interpretativi in forma di domande e risposte.
La Commissione precisa che il documento non è giuridicamente vincolante e che soltanto la Corte di giustizia dell’Unione europea può fornire un’interpretazione autentica del diritto UE.
Direttiva IED 2024/1785: quadro normativo e recepimento
Il riferimento principale è la direttiva (UE) 2024/1785,
che ha modificato la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (IED)
e la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
La direttiva modificativa è entrata in vigore il 4 agosto 2024 e ha fissato al 1° luglio 2026 il termine entro il quale gli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie al suo recepimento.
Le FAQ non tengono invece conto della proposta COM(2025) 986 del 10 dicembre 2025, con cui la Commissione ha proposto ulteriori semplificazioni e riduzioni degli oneri amministrativi. Il documento potrà essere aggiornato al termine del relativo iter legislativo.
Direttiva IED: cosa chiariscono le FAQ UE
La Comunicazione, di 25 pagine, è organizzata in
dieci capitoli.
Dopo l’introduzione, affronta i livelli di emissione, i livelli di prestazione ambientale e i valori di riferimento, il sistema di gestione ambientale, gli scarichi indiretti nell’acqua, l’innovazione, la registrazione delle installazioni soggette alle disposizioni sui solventi organici o sugli allevamenti, le nuove regole per gli allevamenti di pollame e suini, le disposizioni transitorie e, infine, il recepimento della direttiva.
BAT-AEL e BAT-AEPL: cosa cambia nelle condizioni autorizzative
BAT-AEL: come vengono fissati i valori limite di emissione
Tra i chiarimenti più rilevanti figura quello relativo ai BAT-AEL,
i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.
La direttiva riveduta impone alle autorità competenti di fissare nelle autorizzazioni i valori limite di emissione più rigorosi ottenibili, tenendo conto dell’intero intervallo BAT-AEL e sulla base di una valutazione effettuata dal gestore.
Ciò non significa, precisa la Commissione, che il limite debba essere sempre fissato al valore più basso dell’intervallo.
BAT-AEPL: livelli di prestazione ambientale e valori di riferimento
Per i BAT-AEPL, cioè i livelli di prestazione ambientale associati alle BAT,
le FAQ chiariscono che possono riguardare consumi, efficienza delle risorse,
riutilizzo di materiali, acqua ed energia e produzione di rifiuti.
Il documento distingue questi livelli dai valori di riferimento e ne illustra, anche attraverso esempi numerici, le differenti conseguenze sulle condizioni autorizzative.
Sistema di gestione ambientale: rapporto con EMAS e ISO 14001
Ampio spazio è riservato al nuovo sistema di gestione ambientale
previsto dall’articolo 14 bis della IED.
La Commissione chiarisce che il sistema non deve necessariamente coincidere con EMAS o ISO 14001, sebbene sia possibile fare riferimento a tali modelli, e che il sistema stesso non deve essere materialmente incorporato nell’autorizzazione; quest’ultima deve però definirne le caratteristiche essenziali.
Per le installazioni esistenti sono inoltre illustrate le tempistiche con cui le nuove prescrizioni dovranno trovare applicazione in occasione del rilascio o dell’aggiornamento delle autorizzazioni e, comunque, secondo le specifiche disposizioni transitorie della direttiva.
Scarichi indiretti, tecniche emergenti e trasformazione industriale
Scarichi indiretti nelle acque
Ulteriori indicazioni operative riguardano gli scarichi indiretti nelle acque,
per i quali devono essere fissati valori limite di emissione anche quando
le conclusioni sulle BAT non prevedono specifici BAT-AEL.
Innovazione e tecniche emergenti
La Comunicazione chiarisce inoltre le nuove possibilità di sperimentare e applicare
tecniche emergenti, distinguendo le flessibilità previste dagli
articoli 27 ter e 27 quater.
Il documento affronta anche la “trasformazione industriale profonda”, per la quale, a determinate condizioni, può essere concesso più tempo per adeguarsi alle condizioni autorizzative aggiornate.
Completano il quadro i chiarimenti dedicati alle installazioni soggette a registrazione, agli allevamenti di pollame e suini e alla gestione del passaggio dalle vecchie alle nuove disposizioni.


